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Mancati pagamenti in pandemia

La pandemia da Covid-19 non può sempre essere invocata dal debitore quale “causa di forza maggiore” valida, in automatico, per non adempiere al pagamento dovuto. Lo ha stabilito la Cassazione sez. VI Civile con l’ordinanza 20389 del 28 settembre 2020, pronunciandosi sull’omesso versamento di tributi da parte di una società che dichiarava di trovarsi “in una condizione di sfavorevole congiuntura economica del tutto esterna al soggetto ricorrente”, aggravata anche dal mancato sostegno dato dai soci.

Insomma ciò che viene invocata è la nozione di “forza maggiore”, ossia di un evento del tutto anomalo e inaspettato che non consentirebbe al debitore di onorare i propri impegni, costituendo di per sé una giustificazione scagionante. Una argomentazione che in tempi di Covid e di conseguente crisi economica molte aziende stanno adducendo nei confronti dei propri creditori o dell’Agenzia delle Entrate-. Ma questo è solo l’elemento “oggettivo”, a cui si deve aggiungere quello “soggettivo”, legato cioè a quanto effettivamente fatto dal debitore stesso.

E infatti non sono dello stesso avviso i giudici di Cassazione, che hanno ribadito che, anche a fronte di un evento inatteso e anomalo (come è ad esempio il Covid) “l’amministratore deve aver almeno adottato adeguati assetti organizzativi e contabili al fine di gestire la crisi. La valutazione, peraltro, non potrà prescindere dalla esistenza di una programmazione finanziaria dalla quale dedurre le capacità di adempiere alle obbligazioni”.

Ora, al di là del caso specifico, si tratta di un pronunciamento destinato a tracciare una strada, specie di questi tempi, perché gli Ermellini vi hanno ribadito una consolidata linea giurisprudenziale in materia di nozione di “forza maggiore”: “La nozione di forza maggiore non può essere delimitata in relazione all’impossibilità assoluta dell’adempimento, ma deve ricomprendere circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l’adozione di tutte le precauzioni del caso”, per concludere che “in materia tributaria, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee al contribuente, sia di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale suddetto, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi; la sussistenza di tali elementi deve essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità”.

In sostanza spetta comunque al debitore, in linea peraltro con le previsioni del dlgs 14/2019 (cd. Codice della crisi d’impresa), aver adottato tutte le misure possibili per scongiurare l’eventualità di un mancato pagamento, anche a fronte di eventi o circostanze, come lo scoppio della pandemia e le misure restrittive, che hanno indubitabilmente natura anomala e inaspettata.

Link sentenza Cassazione 20389/2020

Link Dlgs 14/2019

 

 

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