L’Anac, si sa, annovera tra le proprie numerose competenze quella di rispondere con un parere qualificato (e vincolante) alle istanze di parere di precontenzioso avanzate dalle Stazioni Appaltanti. Nel caso della delibera n. 1106 del 28 novembre 2018, la posizione dell’Autorità Anticorruzione è particolarmente interessante per le imprese di pulizia/multiservizi/servizi integrati. Vediamo come mai.
Al centro della questione c’è l’istanza per una “procedura negoziata di gara per l’appalto di un servizio di refezione scolastica Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia Periodo gennaio 2018 – dicembre 2021 ed eventuale proroga di sei mesi, col criterio di aggiudicazione del minor prezzo”. La questione riguarda la mancata indicazione dei costi di manodopera, ed è per questo che il fatto è di grande interesse per il nostro settore: nel dettaglio, l’operatore economico risultato miglior offerente specificava nella propria offerta i costi della sicurezza ma non quelli della manodopera, pur evidenziando di averli presi in considerazione ai fini della sua formulazione. Pertanto, sul presupposto che la normativa vigente prevede ormai espressamente l’obbligo di indicare in offerta anche i costi della manodopera, la S.A. ha chiesto se sia consentito procedere tramite una richiesta di integrazione oppure se, nel caso di specie, si debba disporre l’esclusione del concorrente (peraltro non prevista dalla lex specialis del bando di gara).
Si tratterebbe dunque della facoltà di esperire il cosiddetto “soccorso istruttorio” al fine di consentire all’operatore economico di esplicitare i costi della manodopera nell’ambito dell’offerta economica, nei casi in cui la lex specialis non ne abbia richiesto espressamente l’indicazione. Ora, per l’Anac, che ha richiamato l’importante Ordinanza del Consiglio di Stato Sez. V, n. 6122 del 26 ottobre 2018, “fermo restando il disposto dell’articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, quale norma imperativa, eterointegrata nel bando, spetta alla stazione appaltante verificare l’indicazione dei costi della manodopera da parte dei concorrenti e, qualora la stessa dovesse accertare la mancata indicazione specifica di tali costi, è necessario procedere a verificare se si tratti di carenza formale o sostanziale, ovvero accertare se il concorrente abbia in ogni caso computato i costi della manodopera o meno, chiedendo specifici chiarimenti al riguardo, purché l’offerta economica resti invariata, in modo da non incorrere nella violazione del principio di soccorso istruttorio e della par condicio dei concorrenti”.
Secondo l’Autorità, dunque, l’appaltante può legittimamente richiedere chiarimenti al fine di consentire al concorrente di specificare, nell’ambito dell’offerta economica già formulata e da ritenersi non suscettibile di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera.