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Licenziamento: attenzione alle corrette modalità, altrimenti è nullo

Occhio alle disattenzioni quando si procede a una grave sanzione disciplinare come il licenziamento! Non convocare il dipendente per l’ “audizione difensiva” (sostituibile, fra l’altro, anche con il deposito di una memoria scritta) comporta la “nullità radicale” del recesso. Così con l’ordinanza n. 2859/2024, pubblicata il 31 gennaio 2024 la Suprema Corte di Cassazione – Sez. Lavoro, ha dichiarato nullo il licenziamento disciplinare a fronte della violazione delle procedure indicate dall’articolo 53 del R.d. n. 148/1931, che disciplina le modalità con cui il datore di lavoro deve contestare l’addebito al dipendente prima di comminare il licenziamento. Si tratta di una motivazione di carattere essenzialmente formale, e perciò meritevole della massima attenzione da parte dei datori.

In particolare, l’azienda non aveva convocato il lavoratore prima del licenziamento per permettergli di presentare le proprie giustificazioni: una fase cruciale quando si contestano mancanze disciplinari, che garantisce il diritto fondamentale di difesa del lavoratore (peraltro garantito dalla Carta costituzionale) e che consente al datore di effettuare una valutazione completa, equilibrata e immediata. Mancando quello, in sostanza, viene a cadere totalmente, in radice, l’impianto del recesso.

Si legge infatti in ordinanza: “In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. “di protezione”, in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970″ La violazione di tale norma, sottolineano i giudici, comporta la nullità del provvedimento disciplinare in quanto si tratta di una “invalidità di protezione”, vale a dire di una invalidità che deriva dalla violazione di una norma a tutela di un interesse meritevole di protezione”. Reintegrazione immediata nel posto di lavoro oltre a risarcimento del danno patito, quindi.

Attenzione dunque alle superficialità che, diciamolo, possono capitare in un settore ad altissima intensità di manodopera come quello delle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati. Sono “distrazioni” che possono costare assai caro. 

Link Ord Cass. 2859/24

Link Regio Decreto 48/31

Link “Statuto lavoratori”

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