Attenzione alla superficialità nei licenziamenti: può costare molto cara. Vediamo prima i fatti, anche perché il caso è piuttosto frequente nel settore delle imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi: un dipendente, appena rientrato da oltre 7 mesi di assenza ininterrotta per malattia, senza nemmeno avere modo di riprendere il servizio si vede intimare il recesso motivato dalla soppressione del settore produttivo in cui operava.
Fin qui potremmo pensare di essere davanti a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, vale a dire la riorganizzazione aziendale. Senonché le circostanze hanno attirato l’attenzione dei giudici, che già nelle sentenze di merito avevano messo in discussione la legittimità del provvedimento di recesso.
Il caso è arrivato fin sul tavolo degli Ermellini, Sez. Lavoro, i quali hanno dedotto come il vero motivo del provvedimento espulsivo sia stato quello della rappresaglia. Un licenziamento di tipo ritorsivo, insomma, nei confronti del lavoratore rientrato dopo una lunga malattia. Dunque da considerarsi nullo in applicazione del primo comma dell’art. dello 18 statuto dei lavoratori (legge 300/1970).
Da qui la condanna a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno in misura pari alle retribuzioni dal giorno di licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegrazione, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma mensilmente rivalutata dalle singole scadenze al saldo e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. E oltre, naturalmente, alle spese di giudizio.
I motivi della decisione sono presto spiegati. L’esame più approfondito del caso ha fatto rilevare infatti come il presupposto datoriale fosse in realtà infondato: non sarebbe in realtà esistito, o comunque ben definito, il reparto in cui il dipendente avrebbe dovuto prestare servizio, né era dimostrabile l’adibizione esclusiva del reclamante a tale presunto “reparto”. Inoltre il dipendente licenziato sarebbe stato più esperto rispetto ad altri adibiti alle medesime mansioni e ciononostante mantenuti in servizio. E in ultimo, se tutto ciò non bastasse, al posto del lavoratore licenziato è stata assunta, subito dopo, un’altra risorsa.
Insomma, un quadro che non ha lasciato dubbi ai giudici della Suprema Corte, che hanno ordinato il reintegro visto il carattere “ritorsivo” del recesso. Una sentenza da considerare con molta attenzione, vista le relativa frequenza di casi analoghi, o comunque assimilabili, anche nel nostro settore.
Link sentenza Cassazione 23583 del 23-9-19