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Licenziamenti illegittimi per trasferimento d’azienda

Un recente pronunciamento della Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, Ord. n. 7391 del 7 marzo scorso) mette l’accento su una situazione piuttosto frequente nell’attività delle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati: il cambio d’appalto o la cessione di parte del servizio. Ma andiamo con ordine.

La sentenza in questione, che ha per oggetto un trasferimento aziendale (regolato come sappiamo dall’art. 2112 del Codice civile) si riferisce a un dipendente licenziato dalla società cedente e poi trasferito alle dipendenze della società cessionaria il giorno successivo (va detto che il trasferimento era già avvenuto una decina di giorni prima). Pertanto il lavoratore licenziato poi anche dalla cessionaria, ha impugnato il recesso rilevando l’illegittimità del licenziamento.

Ora, posto che in casi come questi i licenziamenti si considerano legittimi soltanto qualora il trasferimento (o il cambio appalto, nel caso di imprese di Pulizie/ multiservizi/ servizi integrati) sia precedente al recesso – e in questo caso lo era, ma trattasi solo di dato formale in quanto concerne semplicemente la sequenza temporale degli eventi- vi è un’altra questione sollevata dalla Suprema Corte: ossia la valutazione se si possa considerare sufficiente il trasferimento per integrare motivo legittimo di recesso. Tale riflessione è giustificata dal fatto che la sola circostanza del trasferimento (o cambio appalto) potrebbe in astratto essere simulabile al fine proprio di aggirare la clausola sociale, tanto più che l’illegittimità del licenziamento irrogato dall’impresa cedente non può essere facilmente fatta valere nei confronti della subentrante a passaggio già avvenuto.

E qui la situazione si fa più complicata, tanto da spingere i giudici a ribaltare i pronunciamenti di merito accogliendo le lagnanze del lavoratore licenziato. E’ molto chiara la Cassazione in questo senso: “Rileva il Collegio -si legge fra l’altro nel dispositivo dell’Ordinanza- che se effettivamente la vigenza di un rapporto di lavoro è necessaria ai fini dell’applicabilità dell’art. 2112 cod.civ. tuttavia non si può trascurare di considerare che alla luce dell’art. 2112 comma 4 cod. civ. il trasferimento di azienda non può costituire l’unica ragione giustificativa del licenziamento. In sostanza è nullo il recesso che si fondi in via esclusiva sulla connessione con il passaggio da un soggetto ad un altro di un servizio e si realizzi attraverso una nuova assunzione con contratto, peraltro a tempo determinato e con apposizione del patto di prova, del personale già in servizio presso la società incaricata della gestione della medesima attività. Diversamente opinando si finirebbe per avallare il fenomeno elusivo del divieto contenuto nella disposizione richiamata valorizzando il dato formale della sequenza temporale degli atti”.

Link Ordinanza Cassazione 7391_22

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