Fra le novità di rilievo introdotte dal cd “decreto Semplificazioni”, dall’articolo 3, del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” –entrato in vigore il 15 dicembre e in attesa di conversione in legge- va sicuramente annoverata l’abolizione della tenuta del LUL – Libro Unico del Lavoro presso il Ministero del Lavoro.
Il libro Unico del Lavoro, ricordiamolo, ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro e rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento attraverso il quale verificare lo stato occupazionale dell’impresa.
A tale proposito dobbiamo fare un passo indietro, ricordando che l’articolo 15 del D. Lgs. n. 151/2015 prevedeva che, dal 1 gennaio 2017, data successivamente prorogata al 1° gennaio 2019, la tenuta, in modalità telematica, del Libro Unico del Lavoro fosse presso il Ministero del Lavoro.
“La disposizione abrogata prevedeva, infatti, che a partire dal 1° gennaio 2019 il Libro unico del lavoro avrebbe dovuto essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, demandando ad un decreto ministeriale (ad oggi non emanato) l’individuazione delle modalità tecniche ed organizzative della tenuta. Finora, però, nulla era stato fatto proprio per la farraginosità delle procedure da attuare”, fanno sapere dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro”, che si dichiara soddisfatto per l’abrogazione in un entusiastico comunicato stampa.