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Lavori a contatto con minori

Scuole, istituti di formazione, centri sportivi, collettività, per fare solo alcuni esempi: sono molte le attività che possono portare gli operatori delle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati a lavorare a contatto con minori. Per questa ragione è molto interessante la nota INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 967 del 17 giugno scorso (a firma del direttore Centrale Danilo Papa),  che risponde a richieste di chiarimento in merito al trattamento sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dall’art. 25 bis, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, inserito dall’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014.

Tale disposizione, giova ricordarlo, prevede l’obbligo richiedere il certificato del casellario giudiziale di cui all’art. 24 del medesimo D.P.R., per il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo in questione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/2014, del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.

Ma cosa succede nel caso in cui i lavoratori assunti siano più di uno, come è frequente nelle nostre imprese quando iniziano il lavoro presso un nuovo cantiere (pensiamo ad esempio ad assunzioni a seguito di cambi d’appalto)? Al riguardo l’INL ritiene che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione.

Diversamente, qualora le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata in relazione a ciascun lavoratore.

Link nota n. 967  del 17 giugno 2021

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