E’ legittima l’esclusione ai sensi dell’art. 80 c. 4 del Codice dei contratti (dlgs 50/16) per violazioni di obblighi relativi al pagamento delle imposte e di tasse o dei contributi previdenziali?
Secondo il Tar Veneto no, a patto però che l’impresa concorrente abbia ottenuto dall’Agenzia delle Entrate la formale rateizzazione degli importi da pagare o la loro dilazione anteriormente alla scadenza dei termini per presentare l’offerta. D’altra parte la sola presentazione della richiesta di rateizzazione non risulta idonea per partecipare alla gara.
A stabilire tale principio è la sentenza della prima sezione del predetto Tribunale Amministrativo pubblicata il 7 dicembre 2020 con n. 1195, avente ad oggetto la controversia tra un ente pubblico e un’impresa esclusa da una gara pubblica.
In altre parole, secondo il giudice amministrativo la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 4, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (il Codice degli appalti, appunto), non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Ai fini della partecipazione alla gara, entro la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, il concorrente deve avere conseguito il provvedimento di accoglimento dell’istanza di rateizzazione o dilazione del debito tributario, non essendo invece sufficiente la sola presentazione dell’istanza. Non è infatti sufficiente la sola presentazione dell’istanza.