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Jobs Act: Libro unico, sanzioni lavoro nero, dimissioni, controlli a distanza

Venerdì 4 settembre si è compiuto un altro importante passo della riforma del lavoro, iniziato con il Jobs Act di fine 2014 (183 del 10 dicembre 2014): sono infatti stati approvati in Consiglio dei Ministri gli ultimi quattro decreti attuativi (Semplificazioni, Politiche attive, Attività ispettiva, Ammortizzatori sociali), che contengono novità importanti anche per le imprese di pulizia, servizi integrati, multiservizi.

Semplificazioni burocratiche
In tema di semplificazioni, tra le novità più attese dello “schema di decreto legislativo recante diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” c’è senza dubbio la “sburocratizzazione” delle comunicazioni in materia di lavoro. Iniziamo dalla previsione, a partire dal 1° gennaio 2017, di un “Libro Unico del lavoro”, presente in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro.

ART. 15 (Libro Unico del Lavoro)
1. A decorrere dal I gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro).

Comunicazioni telematiche
Inoltre, al punto successivo, si prevede che tutte le comunicazioni siano fatte in maniera telematica:
ART. 16 (Comunicazioni telematiche) 1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, … si effettuano esclusivamente in via telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari termino logici e gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299.

Fra i provvedimenti destinati a “snellire” gli adempimenti burocratici dei datori ci sono quelli (art. 21) in materia di sicurezza e salute: in particolare, oltre all’abolizione del Registro infortuni, il datore non dovrà più trasmettere all’Inail i certificati di infortunio, trasmettere alla PS la denuncia di infortunio.

Nuove sanzioni per “nero”, salute e sicurezza
L’articolo 22, anch’esso molto complesso, prevede anche la graduazione delle sanzioni. Tra le sanzioni che cambiano c’è, ad esempio, anche quella prevista per i lavoratori in nero, che diventa “per fasce” anziché prevedere un aumento per ciascun giorno di lavoro irregolare.
a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.

Viene inoltre reintrodotto il sistema della diffida. Ma non solo. Il testo interviene anche sul tema del cumulo giuridico delle sanzioni per mancata formazione e ritardi nelle visite mediche, importantissimo per le imprese: il nuovo decreto, infatti, all’art. 20 interviene fra l’altro sull’articolo 55 del Testo Unico 81/2008 aggiungendovi il comma 6-bis. “In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma l, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1,7,9 e l0 (cioè omessa formazione sulla sicurezza e mancato invio dei lavoratori alle visite mediche entro le scadenze previste), se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati”.

Controlli a distanza
Sul versante dei controlli, l’articolo 23 rivede completamente la disciplina dei controllo, innanzitutto riformulando l’articolo 4 della legge 300/1970: «ART. 4. Impianti audiovisivi e a/M strumenti di controllo. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione di cui al primo comma non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Le informazioni raccolte ai sensi del primo e del secondo comma sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196». In pratica diventano più semplici i controlli sia perché la nuova legge rende più agevole, ad esempio, l’installazione di telecamere o strumenti simili se funzionali allo svolgimento dell’attività, sia perché le informazioni saranno utilizzabili ai fini disciplinari.

Cambiano le dimissioni
Tra le altre novità molto attese c’è quella riguardante la disciplina delle dimissioni. In questo caso, a dover essere analizzato è l’articolo 26 Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. Leggiamo i primi tre commi:
1. … le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.il e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalità individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3.
2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1 il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.

Semaforo rosso, dunque, alle cosiddette “dimissioni in bianco”, che non sempre garantiscono l’autentica volontà da parte del lavoratore di interrompere il rapporto. E via libera a procedure estremamente semplificate da eseguire in modalità solo telematica. Il lavoratore ha facoltà di revocare le proprie dimissioni entro 7 giorni dalla trasmissione del modulo. L’unico “neo”, in questo caso, è rappresentato dal dover attendere un ulteriore attuativo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, per rendere operativo il nuovo sistema.

Attività ispettiva più coordinata
A proposito di lavoro sommerso e irregolare: attenzione anche in tema di controlli e verifiche. Lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria non saranno più oggetto di verifiche “casuali”, a campione e comunque in ordine sparso: lo Schema di decreto legislativo recante diposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, approvato anch’esso in CdM il 4 settembre, prevede l’istituzione di un Ispettorato Nazionale del Lavoro, con sede a Roma e competenze molto ampie che si traducono nell’attività di programmazione ispettiva e accertamento delle situazioni di irregolarità.
Articolo 1 (Ispettorato nazionale del lavoro) 1. AI fine di razionalizzare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro”, di seguito “Ispettorato”, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL” 2. L’Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL. … sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ivi compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. 3. L’Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzati va e contabile cd è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. I commi successivi definiscono composizione, organi, funzioni, attribuzioni, organizzazione e funzionamento del neonato ente, che ha lo scopo evidente di migliorare le performance ispettive in materia di lavoro.

Documento Semplificazioni
Documento Attività Ispettiva

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