HomeNewsletterJobs Act: i nuovi ammortizzatori sociali e le politiche attive per il...

Jobs Act: i nuovi ammortizzatori sociali e le politiche attive per il lavoro

Fra i quattro attuativi del Jobs Act (183/14) recentemente approvati in Consiglio dei Ministri (CdM n. 79), quelli sui nuovi Ammortizzatori sociali e sulle Politiche attive contengono provvedimenti giudicati molto efficaci per “svecchiare” il mercato del lavoro e, in alcuni casi, semplificare la vita alle imprese. Dopo il breve slittamento del CdM, che in un primo momento era previsto per fine agosto, il via libera è arrivato lo scorso venerdì 4 settembre. Ecco le principali novità in tema di ammortizzatori sociali, indennità di disoccupazione e politiche del lavoro.

Nasce l’Anpal
Oltre all’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui parliamo in altro articolo di questa newsletter, c’è un altro ente che nasce in questa “tornata” di decreti attuativi: è l’Anpal, Agenzia Nazionale dei Servizi per le Politiche del lavoro, prevista dall’articolo 4 e seguenti delle Politiche attive. Le sue numerose funzioni sono ben dettagliate all’articolo 9. Ad esempio: coordinamento della gestione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, dei servizi pubblici per l’impiego, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati; determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento del privati accreditati, coordinamento dell’attività della rete Eures. E ancora: definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo; sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro; accreditamento degli organismi privati che possono essere chiamati a svolgere funzioni di servizio per l’impiego; gestione del programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro; definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale; vigilanza sui fondi Interprofessionali per la formazione continua. Fra le novità dell’ultim’ora più attese, c’è la cancellazione, rispetto al documento previsto inizialmente (che qui linkiamo), delle funzioni di controllo dell’Anpal sui fondi interprofessionali. Alla neonata Agenzia resta dunque solo la funzione di vigilanza, scongiurando il rischio di “snaturare” la natura privatistica dei fondi stessi.

“Nuova Aspi” (Naspi) fino a 2 anni
Tra i provvedimenti che si prevedono altamente efficaci (fonte: Sole 24 ore del 5 settembre 2015) c’è la “strutturalizzazione” della NASpI, la nuova indennità di disoccupazione che potrà avere una durata fino a 24 mesi. Il decreto infatti rende strutturale la NASpI a 24 mesi per sempre. Rispetto alle indennità precedenti (ASpI e miniASpI), il 70% dei beneficiari ottiene una prestazione che dura almeno un mese in più di prima. Il decreto mette a regime e rende strutturali (cioè finanzia per sempre) altre importanti misure di politica sociale: le misure di conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro (tra le quali l’estensione del congedo parentale); l’assegno di disoccupazione (ASDI), che fornisce un reddito sino a sei mesi ai beneficiari di NASpI con figli minori o ultracinquantacinquenni che esauriscono il sussidio senza avere trovato lavoro e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 5.000 euro all’anno; il fondo per le politiche attive del lavoro. Infine, il decreto estende le integrazioni salariali in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro a 1.400.000 lavoratori e 150.000 datori di lavoro in precedenza esclusi da queste tutele. Questo risultato viene ottenuto estendendo la cassa integrazione agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e includendo nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Ammortizzatori sociali
Importanti le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Il decreto introduce un unico testo normativo di 47 articoli per la cassa integrazione e per i fondi di solidarietà, abrogando oltre 15 leggi e norme stratificatesi negli ultimi 70 anni, dal 1945 a oggi: una semplificazione enorme per le imprese, in quanto la disciplina delle integrazioni salariali è contenuta in un unico testo. Si va insomma verso un testo unico degli ammortizzatori sociali, con importanti semplificazioni in tema di Cassa integrazione ordinaria (Cigo) e straordinaria (Cigs).

CIGS: razionalizzate le causali del trattamento straordinario
Semplificate le procedure di consultazione sindacale e le procedure di autorizzazione, introdotta la certezza dei tempi. Il decreto prevede anche un meccanismo di responsabilizzazione delle imprese attraverso le aliquote del contributo d’uso (contributo addizionale), e razionalizza la disciplina delle causali di concessione del trattamento Cigs. L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere concesso per una delle seguenti tre causali: riorganizzazione aziendale (che riassorbe le attuali causali di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale), nel limite di 24 mesi in un quinquennio mobile; crisi aziendale, nel limite di 12 mesi in un quinquennio mobile. A decorrere dal 1° gennaio 2016, non può più essere concessa la CIGS nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Viene previsto tuttavia un fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che consente la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per una durata massima rispettivamente di dodici mesi nel 2016, nove nel 2017 e sei nel 2018, qualora al termine del programma di crisi aziendale l’impresa cessi l’attività produttiva, ma sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale; contratto di solidarietà, sino a 24 mesi in un quinquennio mobile, che possono diventare 36 se l’impresa non utilizza CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio. Gli attuali contratti di solidarietà di tipo “A”, previsti per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS, diventano quindi una causale di quest’ultima e ne mutuano integralmente le regole in termini di misura della prestazione e di contribuzione addizionale. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Viene inoltre previsto, a tutela del lavoratore, che per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Infine, il decreto introduce meccanismi di attivazione dei beneficiari di integrazioni salariali e condizionalità delle prestazioni.

Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali
A questo proposito i principali interventi riguardano: l’obbligo di estendere entro il 31 dicembre 2015 i fondi di solidarietà bilaterali per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti; la previsione che, dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale assume la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale ed è soggetto a una nuova disciplina: rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, a fronte del pagamento di un’aliquota dello 0,45% della retribuzione a partire dal 2016 (per le imprese oltre i 15 dipendenti, l’aliquota sarà dello 0,65%); il Fondo di Integrazione Salariale garantisce, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’erogazione di una nuova prestazione, ossia l’assegno di solidarietà. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta – per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile – ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo: tale nuova prestazione sostituisce i contratti di solidarietà di tipo “B”, ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS.

Documentazione Ammortizzatori sociali

Documentazione Politiche attive

Comunicato del Governo

CONTENUTI SUGGERITI