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Iva: le novità introdotte dal “reverse charge”

La Legge di Stabilità 2015 (190/2014), contiene importanti novità per le imprese in tema di Iva, con l’ampliamento anche al settore dei servizi di pulizia/servizi integrati/multiservizi del meccanismo del “reverse charge”. La legge, infatti, interviene sull’articolo 17 del Dpr 633/1972 che regola l’Imposta sul Valore Aggiunto. Ma per le imprese di pulizia si registrano alcune complicazioni: il testo della legge parla soltanto di “servizi di pulizia”, escludendo dall’ambito applicativo del reverse charge gli altri servizi previsti dal Ccnl Multiservizi, come facchinaggio, custodia accessi, giardinaggio, ecc. Per questo motivo l’impresa potrà scegliere se emettere una fattura unica con all’interno indicato il servizio di pulizia, soggetto a reverse charge e le voci relative agli altri servizi con l’applicazione dell’Iva in modo tradizionale (quindi da incassare), o altrimenti emettere due fatture, una per il servizio di pulizia soggetto a reverse charge e l’altra per gli atri servizi soggetti a regime Iva tradizionale (da incassare).
Poi ci c’è il caso dei servizi prestati verso soggetti che non hanno partita Iva, come privati e condomìni. In questi ultimi casi, tutto resta come prima, e l’impresa di pulizia dovrà addebitare l’Iva al committente.


Con il “reverse charge” sarà il committente a versare l’Iva all’Erario

Il cosiddetto “reverse charge”, o inversione contabile, dal punto di vista tributario l’espressione, tecnicamente, identifica un meccanismo che consiste nell’assolvimento dell’Iva da parte del committente al posto del fornitore o prestatore.  In tal modo quest’ultimo non entra mai in possesso dell’Iva esorcizzando il rischio di omissioni di versamento all’Erario, quindi di frodi ai danni dello Stato. Il meccanismo, già attivo per il comparto immobiliare e ora esteso anche alle prestazioni di servizi (d’ora in avanti, dunque, interesserà anche le imprese di pulizia), viene regolato dall’art. 17 del Dpr 633/1972 e successive modifiche. Proprio su quest’ultimo interviene la legge di Stabilità per il 2015 (costituita da un unico articolo e ben 705 commi), che al comma 629 estende l’ambito di interesse del “reverse charge”.

629. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 17, sesto comma:

1) alla lettera a), dopo le parole: «alle prestazioni di servizi» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli di cui alla lettera a-ter)»;

2) dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:

«a-ter) alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici»;

In pratica è stata aggiunta, nel corpo dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, la nuova lettera a – ter) avente ad oggetto, come appena visto, le “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”. Alla base dell’estensione prevista dalla legge di Stabilità 2015 c’è l’assunto che l’Iva sia una delle imposte maggiormente evase proprio perché fino ad oggi il prestatore, insieme all’incasso della fattura, intascava anche la quota dell’Iva, assumendosi l’obbligo di versarla all’erario in un secondo momento. Momento che per alcuni non arrivava mai: è proprio a questo livello, infatti, che si sono verificati molti casi di frode ai danni dell’erario (secondo lo schema del cosiddetto missing trader: il prestatore che deve versare l’Iva se la intasca e “scompare” rendendosi irreperibile).


Tra cambiamenti e criticità
All’atto pratico, ecco ciò che cambia per le imprese dal 2015 (la legge infatti parla di “operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015): il prestatore di servizi di pulizia emetterà fattura senza applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto (con annotazione “inversione contabile” e, nel caso, indicando gli estremi delle novellata normativa). Il committente, ad esempio un’industria in cui l’impresa fa le pulizie, dovrà registrare la fattura ricevuta e integrarla con l’imposta determinata mediante l’applicazione della corretta aliquota Iva, quindi versare l’Imposta direttamente all’Erario. Resta ferma, per il fornitore (secondo l’articolo 30 del Dpr 633/72), la possibilità di  chiedere il rimborso dell’eccedenza dell’Iva.
Per le imprese di pulizia, tuttavia, vi sono alcune difficoltà: il meccanismo, infatti, si può applicare solo verso soggetti “passivi Iva”, come aziende o professionisti, ma non verso soggetti non passivi, come enti non commerciali senza partita Iva persone fisiche o condomini. In quest’ultimo caso le regole non cambiano, e si potrà continuare a fare come prima del 1° gennaio 2015. Con l’accortezza di applicare, nel caso di condomìni, la ritenuta d’acconto del 4% (Dpr 600/73, art. 25-ter). Ritenuta che non va applicata, contrariamente a prima, se la fattura viene emessa verso soggetti passivi.

 

 

 

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