Fra le tante novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, particolarmente gradite alle imprese sono quelle in materia di Irap, previste dai commi da 20 a 25 dell’articolo 1. Il quadro che si delinea è quello della deduzione completa del costo del lavoro per i contratti a tempo indeterminato, in linea con la volontà dell’esecutivo di privilegiare fattivamente il ricorso a quest’ultima forma di assunzione.
Due, in sostanza, sono i punti caldi in materia di Irap che interessano da vicino le imprese:
- Si torna all’aliquota del 3,9% per la misura base Irap, in luogo del 3,5% prevista dal decreto 66/2014;
- Si introduce uno sconto Irap sul costo del lavoro dipendente.
Il primo provvedimento annulla lo sconto previsto dalla 66/2014 alcuni mesi fa, che peraltro non è ancora stato utilizzato in quanto ne era previsto l’impiego solo a partire dalla dichiarazione Irap 2015. La legge prevede anche, tuttavia, che non vi siano conseguenze per quanti avessero calcolato gli acconti 2014 col metodo previsionale conteggiando la minore aliquota.
Interessanti sono gli sconti Irap sul costo del lavoro dipendente, che riguardano i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014. Qui il legislatore interviene al fine di eliminare gli effetti dell’indeducibilità dal valore della produzione Irap del costo del lavoro limitatamente però, è il caso di ricordarlo, ai lavoratori occupati a tempo indeterminato. Questa è infatti la ratio del provvedimento. In particolare, il comma 20 interviene sul cd. “decreto Irap” (446 del 15 dicembre 1997, che introduceva appunto l’Imposta regionale sulle attività produttive) inserendo all’articolo 11 il comma 4-octies che introduce una nuova deduzione con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
20. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies e’ aggiunto il seguente: «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, e’ ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo…».
In pratica si introduce una nuova deduzione a valere dal valore della produzione netta, da decurtare nella determinazione del valore imponibile ai fini del calcolo dell’imposta. Tutto questo significa, in pratica, che alle deduzioni già previste dall’articolo 11 si aggiunge anche la possibilità di “scalare” la differenza tra queste e il costo del lavoro, con il risultato che la spesa per i lavoratori a tempo indeterminato non costituisce più una voce su cui versare l’Irap.
A ciò si aggiunge quanto previsto dagli altri commi (21-25). Il comma 21 riguarda coloro che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, a cui spetta un ulteriore credito di imposta. Gli altri articoli invece intervengono su precedenti leggi, tra cui la 66/2014. Leggiamo in particolare i commi 22 e 23:
22. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono abrogati.
23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 secondo il criterio previsionale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni.