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Infortunio in itinere anche in permesso

Cosa accade se il dipendente si infortuna “in itinere” mentre fruisce di un permesso? Costituisce o no infortunio sul lavoro, con conseguente denuncia e indennizzo Inail?
Si tratta di un caso che può verificarsi abbastanza spesso, specie nelle imprese, come quelle di pulizia/multiservizi/servizi integrati, a più alto contenuto di manodopera, quindi con un alto numero di dipendenti che si spostano frequentemente fra i diversi cantieri e sedi di lavoro.

Ebbene, proprio su un sinistro del genere si è recentemente pronunciata la Cassazione, con l’Ordinanza n. 18659 dell’8 settembre 2020. Nel caso esaminato, purtroppo, si parla di un incidente con esiti mortali, occorso a un lavoratore che fruiva di un permesso nel tragitto casa-lavoro. Ora, per la Suprema corte l’evento rientra a tutti gli effetti nella tipologia di infortunio in itinere, in quanto il permesso per motivi personali non esclude il nesso di causa rispetto all’attività lavorativa.

Infatti, “Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno da luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato.” Ora, a nulla rileva che il lavoratore fosse in permesso, in quanto per i giudici di Cassazione, che in questo ribaltano la precedente sentenza d’Appello,  un lavoratore che si allontani da casa per fruire di un riposo giornaliero non sia tutelato durante il percorso casa-lavoro. Il rischio elettivo (cioè il rischio propriamente “scelto dal lavoratore a proprio rischio e pericolo”, in parole semplici) vale solo se il dipendente “in base a ragioni o impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerente al c.d percorso normale tra casa e lavoro.”

Link Ordinanza Cassazione 18659/20

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