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Infortuni sul lavoro, semplificazione per le imprese

Importante sgravio burocratico per le imprese: dopo 180 giorni dalla sua entrata in vigore sono diventate operative le disposizioni previste dall’articolo 21 del Dlgs 151/2015 in materia di semplificazioni.

Le modifiche a un vecchio Dpr

Tali nuove disposizioni modificano l’articolo 53, lettera b) del datato Dpr 1124/1965. Dal 22 marzo “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore”. Da tale data, in sostanza, tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale. La certificazione medica è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei servizi denunce di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi. Contestualmente, dal 22 marzo, in apposita sezione del portale Inail è infatti disponibile l’applicativo per la consultazione, da parte del datore di lavoro munito di credenziali di accesso, del certificato medico; la ricerca avviene digitando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato e la data di emissione dello stesso.

Per il datore resta l’obbligo di denuncia

Resta comunque a carico del datore di lavoro l’obbligo di trasmettere la denuncia dell’evento all’Inail, con l’indicazione dei riferimenti del certificato medico, entro 2 giorni dall’infortunio, o 5 in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia.

Le regole per gli artigiani

Per quanto riguarda gli infortuni nel settore artigianato, l’obbligo di denuncia è a carico del titolare dell’azienda. Ma nel caso questi sia impossibilitato a provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative. Per i chiarimenti operativi fa fede la circolare Inail 10 del 21 marzo 2016, che linkiamo.

Link 151/15

Cicolare Inail del 21 marzo 2016, n. 10.

Scheda tecnica

 

 

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