Fsba, finalmente ci (ri)siamo: il 18 luglio scorso è uscito sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 95581 del 29 aprile 2016, che ripristina l’operatività del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato dopo gli adeguamenti normativi resisi necessari alla luce della nuova disciplina del Jobs Act. Da oggi (le istruzioni sono su www.fondofsba.it, con relativa guida su come fare) è dunque possibile per le imprese artigiane presentare le domande al Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato, ai sensi dell’ art. 27, del d.lgs n. 148/2015, nei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del medesimo decreto
Due le possibili prestazioni, fra loro alternative: l’assegno ordinario, per un massimo di 13 settimane in un biennio mobile, a cui si può ricorrere a fronte di accordo per la sospensione dell’attività o riduzione di orario per eventi transitori non dovuti all’impresa o ai dipendenti, incluse le situazioni climatiche e quelle temporanee di mercato; l’assegno di solidarietà, per un massimo di 26 settimane, sempre nello stesso arco di tempo, utilizzabile a fronte di un accordo tra azienda e sindacati che stabilisce una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare licenziamenti plurimi per giustificato motivo oggettivo. All’assegno ordinario si può ricorrere, invece, sempre a fronte di accordo, per la sospensione dell’attività o riduzione di orario per eventi transitori non dovuti all’impresa o ai dipendenti, incluse le situazioni climatiche e quelle temporanee di mercato. I due strumenti sono alternativi tra loro.
L’Fsba si alimenta con una contribuzione in parte a carico del datore di lavoro (0,45%) e in parte pagata dal dipendente (0,15%) calcolata sulla retribuzione imponibile previdenziale, versata dalle realtà, anche con meno di sei addetti, del comparto artigiano che applicano i contratti collettivi sottoscritti da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl e Uil. Gli assegni vengono erogati direttamente ai lavoratori o per tramite delle imprese attraverso gli enti bilaterali territoriali. Occorre presentare domanda entro 20 giorni dalla sospensione o dalla riduzione delle attività. Al link https://areariservata.fondofsba.it/FSBAWeb è possibile la registrazione e la presentazione delle domande.
Decreto 148 2015 (nuovi ammortizzatori sociali)