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Importanti chiarimenti sulla rappresentatività delle associazioni

Riecco la questione della rappresentatività degli organismi paritetici. Una vexata quaestio molto spinosa nel nostro settore, come abbiamo avuto modo di sottolineare di frequente. Ora anche il Ministero del Lavoro ci torna, e lo fa a proposito degli organismi paritetici legittimati alla formazione. In particolare, con la nota 12319 del 29 luglio 2015, il Ministero ricorda la sentenza del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso dell’UNCI e della CONFSAL circa l’annullamento della circolare n. 13 del 5 giugno 2012, concernente gli organismi paritetici nel settore edile e i soggetti legittimati all’attività formativa.

Ripercorriamo brevemente la questione: tre anni fa il Ministero del Lavoro, rispondendo ai numerosi dubbi di parti interessate riguardanti gli organismi effettivamente legittimati a fare formazione nel settore edile (ma il principio generale è applicabile anche al comparto dei servizi), ribadiva con circolare n.13/2012 il dettato dell’81/2008, con riferimento al coinvolgimento degli “organismi paritetici” di cui all’art. 2, lett. ee) del D.Lgs. n. 81/2008. Nella stessa circolare si precisava che possono definirsi “organismi paritetici” gli organismi costituiti da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. La circolare suddetta era stata impugnata in sede di Tribunale Amministrativo Regionale – Lazio da UNCI e COFSAL, le quali avanzavano dubbi in merito alla legittimità della posizione ministeriale.

A tale proposito, in relazione ai paramenti di individuazione della maggiore rappresentatività in termini compartivi, il Giudice amministrativo, con sentenza n.08765/2015 sul ricorso n. 08533/2012 (che si allega alla nota ministeriale) ha ritenuto che nella circolare impugnata, l’individuazione degli enti e gli organismi bilaterali abilitati alla formazione in materia di sicurezza “non è stata determinata in maniera autoritativa … posto che lo stesso art. 2 … fa riferimento agli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ai fini di individuare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici abilitati alla formazione” e pertanto “il Ministero, in assenza di criteri oggettivi normativamente determinati per l’individuazione in termini comparitivi della maggiore rappresentatività si è servito degli indici tradizionalmente individuati … in virtù dei tradizionali parametri” (numero delle imprese associate, dei lavorati occupati, diffusione territoriale, la partecipazione effettiva alle relazioni industriali; criteri confermati dalla giurisprudenza). Un principio generale importante, dunque, ribadito più volte dallo stesso Ministero del Lavoro, che in un recente documento (2 luglio ’15) in risposta a un interpello del Consiglio di Stato, sezione III, avente ad oggetto l’ordinanza n.2556/2015 reg.prov. fornisce “chiarimenti sui criteri che sono, in concreto, utilizzati per individuare i contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi presi in considerazione per la predisposizione dei decreti con i quali sono state approvate le tabelle ministeriali del costo del lavoro”. L’occasione è una vertenza sull’aggiudicazione di una gara con contratto collettivo CNAI – Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori.

Nel documento si ricorda, fra l’altro, l’introduzione nel nostro ordinamento del concetto di “sindacati comparativamente più rappresentativi”, avvenuto nel 1995 (legge 549 del 28/12), proprio per individuare i CCNL applicabili in materia di minimale contributivo. Poi arriva il dettaglio dei criteri individuati sinora dalla giurisprudenza amministrativa: consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali; ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi; partecipazione a controversie individuali, plurime o collettive. Criteri confermati anche dalla normativa sul Cnal (936/1986).

L’analisi comparativa: consistenza associativa, diffusione territoriale i criteri utilizzati
Il documento, di grande interesse, dà poi ragione (lettera c) del mancato inserimento, tra i contratti elencati nel DM 10/6/2013 sul personale dipendente da imprese di pulizia, disinfestazione servizi integrati e multiservizi, del CCNL 2012 fra CNAI –Coordinamento nazionale Associazioni Imprenditori e UCICT – Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo da un lato, e FISMIC- CONFSAL Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori e FILCOM-FISMIC dall’altro. Nel documento si prendono in esame i dati (in riferimento ai criteri prima elencati) delle associazioni datoriali e OOSS firmatarie del CCNL “Mulstiservizi”, e cioè FISE-Confindustria, Legacoop Servizi, Federlavoro-Confcooperative, PSL-Agci, Unionservizi-Confapi, FNIP- Confcommercio e, da parte sindacale, FILCAMS- Cgil, FISASCAT – Cisl, Uiltrasporti – Uil. Il documento riporta i dati di queste organizzazioni, in pratica legittimandone la definizione di “comparativamente più rappresentative” e raffrontando i dati stessi con quelli di CNAI, UCICT, CONFSAL e FILCOM-FISMIC, realtà piuttosto diverse per consistenza associativa, diffusione territoriale e contrattazione collettiva.

In conclusione, alla domanda se secondo i suddetti criteri il contratto CNAI utilizzato dall’aggiudicataria possa ritenersi stipulato tra associazioni comparativamente più rappresentative la risposta è: “Alla luce di quanto esposto nella lettera c, dall’analisi comparativa dei dati relativi alla consistenza associativa, alla diffusione territoriale e della contrattazione collettiva, risulta chiaramente che il contratto utilizzato dall’aggiudicataria non può essere considerato sottoscritto da associazioni comparativamente più rappresentative.

Link nota Ministero lavoro del 29 luglio

Risposta Ministero del Lavoro del 2 luglio all’interpello

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