La domanda di rateazione consente la sospensione del Durc negativo per le aziende in difficoltà con il versamento dei contributi. A chiarirlo è il messaggio Inps n. 5192 del 6 giugno scorso, che definisce l’organizzazione del nuovo sistema del Durc interno, già delineato in febbraio con il messaggio 2889. Cerchiamo di capire cos’è avvenuto successivamente. Con nota 4069 del 14 aprile si precisava che da maggio sarebbero stati inviati i primi preavvisi di Durc interno negativo (“semaforo giallo”), con il conseguente invito a regolarizzare la propria posizione (15 i giorni di tempo) ottenendo così il “semaforo verde” nel cassetto previdenziale e i conseguenti benefici normativi e contributivi, previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, come disposto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
A questo punto, è facoltà dell’azienda in ritardo coi pagamenti inoltrare domanda di rateazione, volta a sospendere l’elaborazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e quindi a non far diventare “rosso” il semaforo previdenziale. E’ a questo livello che interviene il chiarimento dell’Inps, che precisa che: “La presentazione della domanda di dilazione nei 15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo impedisce – senza necessità che le Sedi effettuino forzature – la trasformazione del semaforo da giallo in rosso; ciò significa che il semaforo giallo rimane sospeso fino al termine entro cui deve essere definita l’istanza di dilazione ovvero – in caso di accoglimento dell’istanza – fino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata. Scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali verificheranno l’esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il Durc interno corrispondente”.
In pratica i datori di lavoro che siano in ritardo con il versamento dei contributi potranno sospendere l’elaborazione del Durc negativo attraverso la domanda di rateazione.
Ecco il testo integrale del messaggio, dal sito INPS
“DURC interno negativo” – Modifiche e integrazioni al messaggio 2889/2014 riguardanti le modalità di invio del preavviso e la gestione delle istanze di dilazione.
Con il messaggio n. 2889 del 27.2.2014 è stato delineato il nuovo sistema di gestione del DURC interno, cui sono subordinati i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale; con il successivo messaggio n. 4069 del 14.4.2014 è stato previsto che, a decorrere dal mese di maggio 2014 sarebbero stati inviati i primi “preavvisi di DURC interno negativo”, contenenti l’invito a regolarizzare la posizione contributiva.
L’articolo 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 stabilisce che – ai fini del rilascio del DURC – l’ invito a regolarizzare la propria posizione sia inoltrato al contribuente mediante posta elettronica certificata (PEC), direttamente o per il tramite dell’intermediario, abilitato ai sensi della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
In conformità a tale disposizione di legge – a parziale modifica di quanto indicato nel messaggio 2889/2014 – si precisa che il preavviso di Durc interno negativo viene inviato tramite PEC all’intermediario; nell’ipotesi in cui non sia disponibile l’indirizzo PEC dell’intermediario, il preavviso viene inviato all’indirizzo PEC dell’azienda ovvero del suo titolare/legale rappresentante; in mancanza di indirizzo PEC, la comunicazione viene spedita all’azienda con Raccomandata.
Con l’occasione si ricorda che il processo di invio della PEC si considera positivamente concluso soltanto all’atto della ricezione della ricevuta che attesta l’effettiva consegna al destinatario.
Tale processo può concludersi con esito negativo anche nel caso in cui, pur essendo stata recapitata la comunicazione, non sia andata a buon fine la sola restituzione della ricevuta di consegna.
In tal caso si provvederà a emettere una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente. I 15 giorni utili alla regolarizzazione decorreranno dalla data di notifica della nuova comunicazione, regolarmente recapitata come attestato dalla notifica di consegna.
Dilazioni di crediti in fase amministrativa o presso gli Agenti della riscossione.
La presentazione della domanda di dilazione nei 15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo impedisce – senza necessità che le Sedi effettuino forzature – la trasformazione del semaforo da giallo in rosso; ciò significa che il semaforo giallo rimane sospeso fino al termine entro cui deve essere definita l’istanza di dilazione ovvero – in caso di accoglimento dell’istanza – fino al termine entro cui il datore di lavoro deve versare la prima rata.
Scaduti tali termini, i sistemi informativi centrali verificheranno l’esito positivo/negativo del procedimento ed elaboreranno il Durc interno corrispondente; in questa fase di avvio del sistema – conformemente a quanto illustrato con il messaggio 2889/2014 – tale DURC interno varrà anche per i mesi pregressi.
In casi particolari, in cui la rateazione del debito contributivo sia avviata tardivamente per cause non imputabili al datore di lavoro, sarà possibile annullare il DURC negativo (forzando il semaforo contrassegnato con il lucchetto chiuso); al riguardo verranno fornite indicazioni più dettagliate.
Per quanto riguarda le regole sulla rateizzazione (presentazione della domanda, rateazione ordinaria e breve, ecc.), esse sono contenute nella circolare Inps 108/2013, che rappresenta una sintesi della nuova disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa che, attraverso l’armonizzazione dei criteri amministrativi, costituisce l’unica fonte regolatrice della materia.
Messaggio Inps n. 2889 del 27/2/2014, che definisce procedure e modalità del Durc interno