E’ un classico caso di “furbetto del licenziamento”, purtroppo frequente nel mondo delle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati, quello esaminato dal Tribunale di Udine nella sentenza n. 106 del 30 settembre scorso. Si parla infatti di un dipendente che, al fine di indurre il datore a licenziarlo -con il pagamento del relativo ticket previsto, come ricordiamo, dal dlgs 151/2015 (che può superare, in base al parametro di anzianità, i 1500 euro a dipendente), ha inanellato una serie di assenze “strategiche” tali da costringere il datore al recesso per giusta causa, come tipizzato dallo Statuto dei Lavoratori (legge 300 del 1970, art. 7).
Ebbene: il giudice del lavoro ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore per il pagamento delle retribuzioni. Ma non solo: in più ha accertato il credito dell’azienda per l’importo del contributo di licenziamento già versato, in quanto il licenziamento era stato indotto dal comportamento omissivo del dipendente. Fa fede infatti il comportamento effettivo: in altre parole, nel caso in cui infatti, nel caso in cui il lavoratore si comporti in modo da dimostrare esplicitamente la volontà di recedere dal rapporto, si configurano delle dimissioni di fatto. E’ infatti palesemente riconducibile al comportamento del lavoratore una precisa volontà di cessare il rapporto onde fruire di un immediato vantaggio economico.