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GPS su mezzi aziendali: è necessaria l’ autorizzazione

Sistemi GPS in auto, furgoni o mezzi aziendali? Per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il neonato ente istituito dal Dl 149/15 per svolgere attività ispettive prima esercitate da Min Lav, Inail e Inps, è necessario l’accordo con la rappresentanza sindacale, o l’autorizzazione dell’Ispettorato stesso, in quanto i sistemi di localizzazione satellitari non sono propriamente strumenti di lavoro, ma elementi aggiunti non per l’esecuzione dell’attività, ma per rispondere ad altre esigenze di sicurezza, di carattere assicurativo, produttivo e/o organizzativo.

Con la circolare n. 2/2016 del 7 novembre scorso, l’Ispettorato, che è peraltro anche l’ente a cui indirizzare le richieste di autorizzazione, fornisce un’interpretazione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori – legge 20 maggio 1970, n. 300 come novellato dall’art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151– diversa rispetto a quella espressa dalla Direzione Interregionale del Lavoro di Milano nella nota prot. 5689 del 10 maggio 2016.

L’art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970 stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. Ciò posto, è pertanto necessario individuare quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a “…rendere la prestazione lavorativa…”, tenuto conto che l’interpretazione letterale del disposto normativo porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione. In linea di massima, e in termini generali, si può ritenere che i sistemi di sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016).

Solo qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro.

Negli altri casi, l’installazione di GPS senza autorizzazione si configura dunque come un illegittimo controllo a distanza.

Link circolare 2/2016 Ispettorato Lavoro

Nota maggio 16 Direzione Lavoro Milano

 

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