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Geolocalizzazione dei dispositivi aziendali

Torniamo ad affrontare il problema del “controllo a distanza”.

Anche nel settore delle pulizie/ servizi integrati/ multiservizi, ormai, l’Internet delle cose, nelle modalità e nelle declinazioni più evolute, è all’ordine del giorno. Basta farsi un giro nelle fiere di settore, come la recente Interclean 2018 di Amsterdam, per rendersene conto: oggetti e strumenti che dialogano, big data, trasmissione di informazioni in tempo reale, tracciabilità dei mezzi, delle macchine e delle attrezzature da remoto, robot ad elevato tasso di automazione. Non si parla d’altro, in un mondo che sta cambiando.

Come sempre, tuttavia, alle grandi innovazioni si accompagnano non piccoli problemi. Uno di questi riguarda la tutela dei dati personali dei lavoratori: in poche parole l’ipotesi, passateci il termine, di un loro sostanziale “controllo a distanza”, che va a confliggere con le previsioni dello Statuto 300/1970. Si tratta di una questione complessa, tornata in auge con l’avvento delle nuove tecnologie, che non si limitano alle semplici telecamere.

Insomma, se una lavasciuga, un carrello o un mezzo è tracciabile e trasmette i dati sulla sua geolocalizzazione in tempo reale, va da sé che fare due più due è semplice: anche il lavoratore che la sta usando lo sarà. E così vale per tutte le macchine e i dispositivi interconnessi. Che fare dunque?

Ora, se da un lato non è pensabile fermare il progresso, dall’altro non è nemmeno lecito che la tecnologia diventi un bomerang a discapito della privacy degli operatori. Occorre dunque mediare tra le due legittime esigenze.

A questo proposito illuminante è il recente intervento del Garante per la protezione dei dati personali, che con provvedimento n. 232 del 18 aprile 2018, ammette la possibilità, da parte dei datori di lavoro, di utilizzare sistemi di localizzazione geografica dei dispositivi aziendali affidati ai dipendenti, a condizione che:

  • sul dispositivo vi sia un’icona che indichi che la localizzazione è attiva;
  • il sistema sia configurato in modo tale da oscurare la posizione geografica dei dipendenti decorso un determinato periodo di inattività.

Senza dubbio un’apertura, pur nella giusta tutela del supremo principio della privacy.

Link provvedimento Garante 232

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