Gare d’appalto, basta un’irregolarità fiscale non definitiva per essere tagliato fuori. Lo stabilisce il DL 32/19, “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (in breve, il cosiddetto “Sblocca cantieri”), uscito in GU Serie Generale n.92 del 18-04-2019, in vigore dal 19 aprile e di cui si attende la conversione in legge il 17 giugno prossimo.
All’art. 1, contenente “Modifiche al Codice dei contratti”, si legge infatti, a modifica dell’art. 80 sulle cause di esclusione: “4) al comma 4, il quinto periodo, è sostituito dai seguenti: “Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.”
In particolare, saltano i requisiti della “gravità” e del “definitivo accertamento” previsti nel Codice dei contratti dlgs 50/16 prima dell’intervento dello Sblocca cantieri: ora, invece, è sufficiente che la stazione appaltante sia in condizione di dimostrare il mancato adempimento di obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, anche se non definitivamente accertati.
In pratica, la semplice conoscenza da parte della Pa di una notifica di atto impositivo di natura tributaria o previdenziale a carico dell’impresa può compromettere la partecipazione alla gara. Si tratta di un allargamento notevole della discrezionalità della Pa che rischia di comprimere il principio del favor partecipationis (le imprese potrebbero vedersi escludere senza un reale motivo) ma anche quello del buon andamento dell’azione amministrativa, sancito costituzionalmente dall’art. 97, in quanto la previsione del decreto legge rischia di creare ulteriore incertezza in un sistema spesso già piuttosto farraginoso.
C’è però un modo, va detto, per evitare l’esclusione. Il prosieguo del testo di legge, infatti, recita così: “Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.”.