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Gare PA, da dichiarare inadempimenti pregressi

I giudici del Tar bolognese, con sentenza numero 1041/2014 del 31 ottobre scorso, hanno imposto alle imprese che partecipano a gare d’appalto pubbliche di dichiarare, correttamente e lealmente, le situazioni dubbie o di inadempimento contrattuale verificatesi in precedenza. Si tratterebbe, in sostanza, di una sorta di “autocertificazione” della propria “fedina degli appalti” relativa alla sussistenza di errori o inadempienze, anche se questi ultimi siano intervenuti nei confronti di PA distinte da quella che bandisce la gara. Un richiamo alla lealtà che si concretizza nel rispetto dell’art. 38, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 163 del 2006, che impone, pena l’esclusione, la dichiarazione di pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti con altre stazioni appaltanti. Spetta poi all’amministrazione la valutazione, caso per caso, della gravità dell’errore professionale. La pubblica Amministrazione quindi, dal canto suo, ha l’onere di valutare i precedenti dichiarati.

Nel caso specifico, la sentenza si riferisce a una gara d’appalto per la gestione triennale di una residenza temporanea notturna da parte del Comune di Bologna, vinto da una Cooperativa sociale che aveva omesso di dichiarare una grave inadempienza contrattuale pregressa nei confronti del Comune di Arcore.

Le aziende ricorrenti hanno pertanto denunciato “la mancata esclusione della ditta aggiudicataria, per avere essa omesso di menzionare, in sede di dichiarazione del possesso dei requisiti ex art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, il provvedimento di risoluzione del contratto di gestione di un “centro diurno integrato” adottato a suo carico dal Comune di Arcore in data 18 dicembre 2013 per gravi inadempienze contrattuali”. Dal canto suo il Comune di Bologna, una volta venuto a conoscenza del precedente inadempimento, non avrebbe dovuto confermare l’aggiudicazione.

Per il Tar bolognese, dunque:
la ditta aggiudicataria avrebbe dovuto dichiarare di essere incorsa in una risoluzione di appalto con altra Amministrazione pubblica per gravi inadempienze contrattuali, al fine di consentire al Comune di Bologna di pronunciarsi in concreto su quel precedente e stabilire se le circostanze all’origine dello stesso fossero tali da escluderne l’affidabilità; trattandosi di “adempimento doveroso” imposto dalla norma e neppure suscettibile di rimedio attraverso il c.d. “soccorso istruttorio” (v. Cons. Stato, Sez. III, n. 2289/2014 cit.), illegittimamente l’Amministrazione resistente ha confermato l’aggiudicazione dell’appalto una volta venuta a conoscenza di tale omissione.
Per tali motivi il giudice ha accolto il ricorso delle imprese ricorrenti contro Comune di Bologna e ditta aggiudicataria, imponendo di stilare una nuova graduatoria con subentro delle ricorrenti nella gestione del servizio, previo accertamento del possesso dei requisiti di affidamento dell’appalto.
E c’è anche un caso, arrivato al Consiglio di Stato, riferito espressamente ai servizi di pulizia. Dobbiamo tornare un po’ indietro, e precisamente al 14 agosto 2013, quando i giudici di Palazzo Spada hanno rigettato il ricorso di un’impresa di pulizia caducata da un’aggiudicazione ed esclusa da un successivo bando di pulizia ferroviaria perché gravemente inadempiente nell’ambito di rapporti contrattuali già in essere.

Leggi la sentenza Tar Bologna

Leggi sentenza Consiglio di Stato


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