HomeNewsletterGare d’appalto e clausole sociali

Gare d’appalto e clausole sociali

Torna alla ribalta il tema delle “clausole sociali”, oggi sempre più nell’occhio del “ciclone giurisprudenziale” anche per via dell’oggettiva difficoltà di molte imprese ad onorarle senza esporsi a rischi economici e difficoltà organizzative.

Molto interessante, a questo proposito, appare la previsione delineata dal Tar Napoli con sentenza 5155/2023 dello scorso 20 settembre, relativa a un servizio di vigilanza armata presso sedi Asl dunque facilmente applicabile anche al settore pulizie/ multiservizi/ servizi integrati (il cui Ccnl, vale la pena ricordarlo, prevede fra l’altro la possibilità di svolgere servizio di vigilanza non armata).

La questione, nella sostanza, è piuttosto semplice: all’interno della lex specialis del bando (in tutto 16 lotti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), l’ente pubblico aveva attribuito un punteggio premiale all’operatore economico che avesse garantito il riassorbimento del maggior numero di risorse umane dal contraente uscente, mantenendo le condizioni e i trattamenti contrattuali già goduti. Una previsione che aveva suscitato le perplessità di un’impresa concorrente per il lotto 4, che adiva per ricorso al Giudice Amministrativo al fine di veder revocata l’aggiudicazione per illegittimità della previsione di cui sopra.

Tuttavia il Tar ha confermato la legittimità del bando, adducendo la motivazione che il punteggio premiale non intacca né la libertà di concorrenza né la parità di trattamento tra le imprese in gara. La stazione appaltante è dunque padrona di inserire tra le clausole premianti quella che garantisca la maggiore continuità occupazionale per i dipendenti dell’appaltatore cessante, naturalmente a parità di condizioni.

“Nel caso di specie -si legge in sentenza- non vi è dubbio che la conservazione delle risorse umane e del loro inquadramento sia funzionale alla migliore esecuzione dell’appalto secondo l’Amministrazione che, evidentemente, trovava utile non modificare la composizione delle squadre che avevano prestato la propria attività nel corso del precedente periodo di esecuzione. Si tratta di un pronunciamento destinato a fare scuola, anche se si riferisce a una gara antecedente il nuovo codice. Infatti, pur riferendosi prioritariamente all’articolo 95, commi 6 e 11 del 50/16, è perfettamente compatibile con l’art. 108, comma 4, del dlgs 36/23, nonché con gli artt. 11 (che prevede l’obbligo di indicare il contratto collettivo da applicare), e il 57, per l’appunto sulle clausole sociali.

D’altra parte non è la prima volta che la magistratura, nazionale e comunitaria, plaude all’impresa che dimostra una maggiore attenzione sociale verso i lavoratori: così, oltre 20 anni fa, la Corte Europea con la sent. C 513/99 del 2002, dieci anni dopo con C 368/10 del 2012. Così, a casa nostra, anche Palazzo Spada con sentt. 7053/21 e  5665/23 sull’applicazione di contratti più tutelanti e vantaggiosi per i dipendenti. 

Link Tar Napoli 5155 20 settembre 23

Link sent. CdS 5665/23

 

CONTENUTI SUGGERITI