Il 21 marzo 2016 il Ministero del Lavoro, nel rispondere a istanza di interpello Assobiomedica, ha precisato che la formazione specifica dei lavoratori erogata in modalità online non è da ritenersi valida. L’interpello 4-2016 risulta molto interessante per le imprese, perché in effetti non sono in pochi a conoscere solo confusamente le norme in materia di formazione (soprattutto specifica).
Le due fonti normative richiamate dal Ministero sono l’81/2008 e soprattutto l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011. Il decreto lgs 81/08, in particolare, all’art. 37 prevede che “il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”. Ai sensi di questo articolo, l’Accordo Stato Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011 disciplina durata, contenuti minimi e modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori, stabilendo al punto 3 che “sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all’allegato I l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning è consentito per la formazione generale dei lavoratori”. Pertanto la formazione specifica non può essere erogata in modalità e-learning, salvo nel caso di progetti formativi sperimentali eventualmente individuati da Regioni e province autonome. Si raccomanda dunque la massima cautela, perché il rischio è quello di non adempiere agli obblighi previsti dall’81/08, con le conseguenze anche penali del caso.
Link accordo Stato Regioni 21 12 2011