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Fondo Integrazione Salariale: importanti novità

Erano molto attesi dalle imprese, e finalmente sono arrivati. Parliamo dei chiarimenti dell’Inps a proposito del Fis, Fondo di Integrazione Salariale. Il 9 settembre scorso l’Istituto previdenziale ha emanato l’articolata circolare 176, che riepiloga il funzionamento del Fis  alla luce delle novità normative e amministrative intervenute, chiarendone al contempo taluni importanti aspetti applicativi. Ricordiamo che il Fis, previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo 148/2015, eredita, ampliandole, le vecchie funzioni del Fondo di solidarietà residuale (Fsr), introdotto dalla legge Fornero 92/12 e rimasto attivo fino a tutto il 2015.

Il Fondo tutela i lavoratori di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (Cigo e Cigs) e che non hanno costituito un Fondo di solidarietà bilaterale o un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il quadro delineato dall’istituto previdenziale allinea il Fondo Integrazione Salariale a quelle di Cigs e Cigo, prevedendo per il Fis due tipologie di misure erogabili, che si differenziano a seconda della causale: assegno di solidarietà e assegno ordinario. L’assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all’art. 24 della legge n. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario. L’assegno ordinario è un’ulteriore prestazione prevista per i lavoratori dipendenti da aziende che occupano mediamente più di 15 persone, apprendisti compresi, nel semestre che precede l’inizio delle sospensioni o riduzioni del lavoro.

Ma ora vediamoli nel dettaglio.

Assegno di solidarietà
L’assegno di solidarietà decorre:
– per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti già rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale;
– per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 30 marzo 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti inizialmente non rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa;
– per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti.

L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Al fine della verifica di quest’ultimo si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 52 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta.

In ogni caso la riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

Per l’ammissione all’assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda esclusivamente in via telematica alla struttura territoriale INPS competente per unità produttiva entro sette giorni dalla data dell’accordo sindacale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Ad esempio:

Accordo concluso il 7 gennaio 2016;
Data termine presentazione domanda: 14 gennaio 2016;
Domanda presentata il 13 gennaio 2016;
Decorrenza riduzioni: entro il 12 febbraio 2016.

Assegno ordinario
L’assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che il Fondo garantisce, oltre all’assegno di solidarietà, ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti causali:

– situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali;
– situazioni temporanee di mercato;
riorganizzazione aziendale;
– crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

Ciascun intervento è corrisposto fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta.

La domanda di accesso all’assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Come fare domanda
La domanda deve essere presentata, con le modalità indicate nella circolare n. 122/2015, così come integrata dalle circolari n. 201/2015 e n. 22/2016. Al momento della presentazione dell’istanza è necessario dare contezza dell’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale di cui all’art. 14 del D.lgs 148/2015. Pertanto, alla stessa deve essere allegato, a seconda della causale invocata, la comunicazione preventiva o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale.

La procedura di presentazione delle domande di accesso è unica e vale sia per le richieste di assegno di solidarietà che di assegno ordinario. Le domande degli assegni di solidarietà ed ordinario vanno presentate alla sede INPS ove è ubicata l’unità produttiva interessata.

E’ possibile reperire il format della domanda accedendo al sito www.inps.it, nei “Servizi Online” accessibili tramite codice fiscale e PIN, per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, selezionando le opzioni “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà’.

Link Circolare 176

 

 

 

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