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Fattura elettronica, dal 31 marzo obbligatoria per tutte le Amministrazioni Pubbliche

Fattura elettronica verso le pubbliche amministrazioni, al via il prossimo 31 marzo la “fase 2”. Anche le PA finora non interessate dalla nuova procedura, già prevista fin dalla Finanziaria 2008, saranno coinvolte: fra queste le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, la Regioni, le Province e gli enti locali come Comuni, Comunità montane, università, Camere di commercio, aziende ed enti del Ssn e tutti gli enti pubblici non economici nazionali, compresi federazioni e ordini professionali (cfr. nota Dipartimento finanze 1858 del 27 ottobre 2014). Come si ricorderà, la prima “tranche” di Pa interessate, come ministeri, scuole, caserme, agenzie fiscali, denti di previdenza e assistenza, era scattata il 6 giugno 2014.

In pratica, dal 31 marzo lo Stato non pagherà più in nessun caso le fatture cartacee emesse verso pubbliche amministrazioni, ma solo quelle ricevute e gestite elettronicamente dal Sistema di Interscambio (SdI), un sistema implementato a livello centrale proprio al fine di: ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA, effettuare controlli sui file ricevuti, inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Questo allargamento del perimetro di obbligatorietà della fatturazione elettronica comporta per le imprese fornitrici la necessità di individuare e verificare con precisione gli estremi del soggetto pubblico destinatario della fattura. Infatti fra le informazioni obbligatorie, il formato standard della FatturaPA prevede l’indicazione obbligatoria delle informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio, fra cui il Codice Univoco Ufficio, un alfanumerico di sei cifre che identifica univocamente ciascun ufficio che viene dichiarato da un Ente in IPA.   A questo proposito, data la pluralità e l’eterogeneità dei soggetti pubblici interessati (vi rientra, ad esempio, anche il Gestore dei servizi energetici – Gse), le imprese dovranno riferirsi a fonti affidabili, su tutti l’elenco Istat (che però è compilato a soli fini statistici) ma soprattutto l’indice delle Pubbliche amministrazioni – IPA (vedi circ. Presidenza Consiglio Ministri 1/31 marzo 2014 e, più recente, circ. 1/E/2015 dell’Agenzia delle Entrate sullo Split payment), al sito www.indicepa.gov.it, dove i destinatari pubblici avrebbero dovuto registrarsi entro il 31/12/2014 per poi comunicare ai propri fornitori codici univoci per la trasmissione delle fatture. Sul sito Ipa sono possibili diverse modalità di ricerca (alfabetica, per area geografica, per codice fiscale, per servizio, pe codice ufficio, per Pec, per social network, per lingue minoritarie ecc.), tra cui quella “per categoria” (con quattro tipologie di enti: PA, società in conto economico consolidato, enti nazionali di previdenza e gestori di pubblici servizi, e moltissime sottocategorie), che rende agevole il recupero del codice ufficio necessario per inoltrare la fattura tramite SdI. Qualora invece l’ente non abbia proceduto in questo senso, il fornitore potrà comunque utilizzare il codice di default “999999”. Tutte le info sulle modalità di compilazione al sito www.fatturapa.gov.it

 

Link documentazione e suggerimenti FatturaPA

Link esempi Fattura PA

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