Cambi d’appalto, una notizia buona e una cattiva. O meglio, una buona notizia a metà: la Legge di Stabilità 2016, nel fissare i nuovi esoneri contributivi che spettano a chi assume quest’anno a tempo indeterminato, ne stabilisce una sorta di “portabilità”, per la parte restante dell’ammontare spettante, a favore dell’azienda subentrante qualora quest’ultimo, in attuazione delle clausole sociali previste dalla Contrattazione Collettiva (es. articolo 4 Ccnl Multiservizi), assuma il personale della ditta uscente. Ecco il testo del provvedimento:
181. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo di cui ai commi 178 o 179, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Una sorta di “reversibilità” che non può che far piacere alle imprese, soprattutto dopo che l’Inps, nella circolare 178 del 3 novembre 2015 aveva espressamente negato che il contributo spettasse nei casi di cambio d’appalto. Un chiarimento che, dunque, continua ad avere valore, ma solo per gli assunti del 2016. E non in relazione agli esoneri contributivi previsti dalla legge di Stabilità per il 2016, che sono però nettamente meno appetibili rispetto a quelli della 190/2014: infatti, come abbiamo già avuto modo di ricordare, il bonus scende a un massimo di 3.250 euro l’anno per due anni in luogo degli attuali 8.060 all’anno. Tutto questo, però, rischia di creare una situazione di evidente disparità, creando di fatto un “doppio binario” per la fruizione del bonus.
Ciò che non cambia è che per fruire dell’esonero bisogna comunque essere in regola con il versamento dei contributi (correttezza contributiva, già richiesta dall’Inps nella circolare 17/2015) e con il rispetto delle fondamentali norme sulle condizioni di lavoro. Niente esonero dunque se non si rispettano le condizioni fissate dalla Finanziaria 2007 (legge 296 del 27 dicembre 2006), art. 1, commi 1175 e 1176.