L’importante pronuncia di Palazzo Spada, sez, V, n. 2629 dell’8 aprile scorso riguarda proprio un appalto di pulizia, sanificazione ambientale e prestazioni accessorie.
Nella fattispecie, a seguito dell’esclusione da una gara di un’impresa per “gravi illeciti professionali”, i giudici amministrativi ribadiscono che tali illeciti assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara quando sono riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del Codice: ossia le persone fisiche in grado di influenzare le decisioni della società. Costoro, se condannati in sede penale o destinatari di misura interdittiva, possono portare l’appaltante all’esclusione della società dalla procedura di gara. Interessante, in questo senso, consultare le Linee Guida Anac n. 6, relative proprio all’esclusione dalle procedure di gara, e in particolare, per il caso di specie, il par. 3.1.
In sostanza il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto il giudizio di inaffidabilità motivato sul fatto che un consigliere di amministrazione della società “socia unica” del concorrente avesse subito una sentenza di condanna -peraltro non definitiva- per bancarotta fraudolenta. La sentenza è particolarmente rilevante in quanto dà importanza a condotte di persone fisiche che non operano direttamente nell’impresa concorrente alla gara, secondo un principio che si potrebbe definire “contagio”.
Insomma, stando al Consiglio, riunitosi in sede giurisdizionale, il giudizio dell’Amministrazione è corretto in quanto il reato di bancarotta fraudolenta è connotato da particolare gravità ed è strettamente connesso ai poteri dei consiglieri di amministrazione; inoltre il ruolo rivestito dal soggetto rende rilevante e concreto il rischio che la condotta possa essere reiterata, anche ai danni del concorrente.
Attenzione dunque, non si tratta di semplici “dettagli”. L’invito è quello ad utilizzare tutti gli strumenti a disposizione dell’impresa per tutelarsi in questo senso, a partire dal corretto (e concreto) impiego del modello 231. Quest’ultimo, infatti, rappresenta il principale strumento di tutela per evitare le gravi sanzioni previste dal dlgs 231/2001, comminate per effetto della commissione di reati nello svolgimento dell’attività di impresa.
Link Linee Guida Anac 6 su esclusione