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Diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato

Partiamo dalla sintesi: il dipendente che abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore ai 6 mesi può esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, anche in costanza di rapporto. E’ quanto ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19348/2024 depositata lo scorso 15 luglio.

Il caso

Addentriamoci ora nel caso in esame, che concerne la dipendente di una cooperativa (ma può riguardare anche le altre ragioni sociali), che vantava diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato essendo già in forza all’impresa da oltre sei mesi: la società, tuttavia, glielo negava proprio in quanto all’epoca (anni 2013-2014) la dipendente era ancora legata da vincolo contrattuale a td. Da qui il contenzioso. In altre parole, semplificando all’estremo, è possibile chiedere la prelazione nelle assunzioni a tempo indeterminato mentre si è ancora in forza all’impresa, a patto che lo si sia da oltre sei mesi?

Diritto di precedenza anche in costanza di rapporto

Per l’impresa no, per la lavoratrice sì. E anche per la Cassazione. Infatti, richiamando l’art. 5 comma 4-quater del dlgs 368/2001 (poi sostituito senza variazioni dall’art. 24 del jobs act 81/15 ma applicabile allora ratione temporis), i giudici hanno ricordato che “il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, ”, manifestando la propria volontà entro un anno dalla cessazione del rapporto.

La pronuncia degli Ermellini

Non viene però specificato altro in tal senso, né tantomeno viene escluso che tale diritto possa essere esercitato anche in costanza di rapporto. In sostanza il lavoratore che abbia prestato servizio almeno 6 mesi per un’impresa ha diritto di precedenza per le assunzioni effettuate fino ai 12 mesi successivi al termine del rapporto, ma non vi è in tutto questo un terminus a quo, vale a dire non c’è un termine dopo il quale il diritto sia effettivamente esercitabile, se non quello dei sei mesi di lavoro. Gli Ermellini hanno dunque dato ragione alla dipendente, accogliendone pienamente le tesi.

Valida anche con il “Jobs act”

In ultimo va rilevato che, benché la sentenza prenda a riferimento la normativa in vigore all’epoca dei fatti (dlgs 368/2001), tali previsioni restano invariate anche col successivo jobs act. L’art. 24 del dlgs 81/2015 c. 1 esordisce proprio riprendendo alla lettera il dettato della norma abrogata: “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (per il Ccnl Multiservizi 2021 la disciplina del tempo determinato si trova all’art. 11), il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”.

La disciplina della precedenza nel Multiservizi

Il riferimento alla contrattazione nazionale fa sì che, nel nostro caso, corra l’obbligo di richiamare quanto previsto dal citato art. 11 del Ccnl “Multiservizi”: “Le Parti concordano -si legge- che i lavoratori che hanno prestato la propria attività nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato, presso lo stesso datore di lavoro, per un periodo superiore a 12 mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi alla scadenza del suo contratto, per le mansioni già espletate nei precedenti rapporti a termine. Il diritto, oltre ad essere richiamato nel contratto di assunzione, può essere esercitato a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta scritta entro 6 mesi dalla scadenza del contratto. Per i lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali, il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta scritta entro 3 mesi dalla scadenza del contratto”.

Link Cassazione sent. 19348/24

Link dlgs 368/01

Link dlgs 81/2015

 

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