Nella seduta del 17 novembre scorso la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge, già approvato in giugno dal Senato, recante “Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il testo, che è stato modificato non poco nel corso dell’esame alla Camera (sia in commissione, sia in Assemblea), è dunque passato di nuovo all’esame di Palazzo Madama per l’approvazione definitiva (Atto Senato n. 1678-B). Previsti interventi sulla trasparenza e sull’offerta economicamente più vantaggiosa, “superpoteri” all’Anac. Il 10 dicembre intanto si è concluso l’esame in Commisione.
Fra le modifiche principali, l’Assemblea della Camera ha precisato (10 bis) la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo (recepimento e riforma del sistema), oppure due decreti distinti, uno entro aprile (recepimento), l’altro entro luglio (nuovo codice appalti).
Fra le modifiche “di peso” spiccano anche quelle del punto ff) sull’offerta economicamente più vantaggiosa, in cui viene introdotto il concetto di “costo/efficacia”. Un punto molto controverso, che secondo alcuni apre il campo a un’eccessiva discrezionalità. Ma ora entriamo più nello specifico, sottolineando alcuni punti salienti del nuovo testo che, almeno in teoria (ma lo si diceva già per la Camera), non dovrebbe cambiare molto a Palazzo Madama.
Con il decreto legislativo di riordino, si prevede l’ adozione di un unico testo normativo denominato «Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione», che dovrà sostituire il vigente Codice dei contratti pubblici (lett. b) e conterrà:
-previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione tali da assicurare l’accessibilità da parte delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei (lett. c, modificata nel corso dell’esame in Assemblea);
– ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni (lett.d);
– predisposizione di procedure non derogabili riguardanti gli appalti pubblici e i contratti di concessione e divieto di affidamento di contratti attraverso procedure derogatorie, ad eccezione di singole fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali per le quali si prevedono disposizioni che coniughino la tempestività d’azione con i meccanismi di controllo e pubblicità successiva (lett. e e l);
– recepimento degli strumenti di flessibilità previsti dalle tre direttive (lett. f);
– previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, e di una disciplina per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia (lett. g);
– indicazione delle disposizioni applicabili in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali (lett. h);
– semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento (lett. i);
– specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, sottoponendo tali affidamenti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, con la previsione dell’affidamento del controllo preventivo ad un ufficio della Corte organizzato in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza (lett. m, modificata nel corso dell’esame in Assemblea);
– individuazione dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina (lett. n);
– riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione (lett. o);
– rispetto dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale (lett. p);
– armonizzazione delle norme in materia di trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi ad essa prodromiche e successive (lett. q);
– definizione dei requisiti di capacità tecnica ed economico – finanziaria (lett. r);
– revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara in modo che avvenga tramite strumenti di pubblicità di tipo informatico nell’ambito della quale, rispetto al testo approvato dal Senato, è stata soppressa la pubblicazione, in ogni caso, degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più di due quotidiani locali, nonché definizione di indirizzi generali da parte del Ministero delle infrastrutture, d’intesa con l’ANAC, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità prevedendo, in ogni caso, la pubblicazione su un’unica piattaforma digitale presso l’ANAC di tutti i bandi di gara (lett. s, modificata nel corso dell’esame in Assemblea);
– rafforzamento delle funzioni dell’Autorità nazionale anticorruzione (lett. t);
– individuazione dei casi in cui, con riferimento ai predetti atti di indirizzo, l’ANAC è tenuta (immediatamente dopo la loro adozione) a trasmettere alle Camere apposite relazioni (lett. u);
– individuazione delle modalità e dei soggetti preposti alla rilevazione e determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavori, di servizi e di fornitura (lett. v);
– riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con possibilità di utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE), e semplificazione delle procedure di verifica da parte delle stazioni appaltanti attraverso anche la revisione dell’attuale sistema AVCpass (lett. z e aa);
– introduzione di un apposito sistema, gestito dall’ANAC, di qualificazione delle stazioni appaltanti e riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti medesime da indirizzare sulle fasi di programmazione e controllo (lett. bb);
– revisione e miglioramento dell’efficienza delle procedure di appalto e delle procedure utilizzabili da CONSIP Spa, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza (lett. cc);
– prevedere forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti fatto salvo l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente (lett. dd, modificata nel corso dell’esame in Assemblea);
– contenimento del ricorso alle varianti in corso d’opera (lett. ee);
– utilizzo, per l’aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), regolando espressamente i criteri per il ricorso al criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d’asta (lett. ff);
– utilizzo esclusivo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché dei contratti pubblici di servizi ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto (lett. gg);
– istituzione di un albo nazionale delle commissioni giudicatrici (lett. hh)
– garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza europea (lett. ii);
– rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante (lett. ll);
– istituzione di un albo dei responsabili dei lavori, dei direttori dei lavori e dei collaudatori (lett. mm);
– revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza (lett. nn);
– limitazione del ricorso all’appalto integrato, previsione di norma della messa a gara del progetto esecutivo, esclusione dell’affidamento dei lavori sulla base della progettazione di livello preliminare, nonché progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione elettronica e informativa per l’edilizia e le infrastrutture (lett. oo, modificata nel corso dell’esame in Assemblea);
– con riferimento alle gare pubbliche per l’acquisto di beni, prevedere specifiche tecniche relative alle gare da espletarsi, soprattutto in relazione a beni e strumenti informatici e componenti tecnologici, che garantiscano parità di accesso agli operatori e non costituiscano ostacolo alla piena attuazione del principio di concorrenza (lett. oo-bis, introdotta nel corso dell’esame in Assemblea);
– revisione e semplificazione dei sistemi di garanzia per l’aggiudicazione e l’esecuzione degli appalti pubblici (lett. pp);
– revisione della disciplina degli incentivi per la progettazione interna delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che venga destinata una somma non superiore al 2 per cento dell’importo posto a base di gara alle attività tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alle fasi della programmazione degli investimenti, della predisposizione dei bandi, del controllo delle relative procedure, dell’esecuzione dei contratti pubblici, della direzione dei lavori e dei collaudi (lett. qq);
– razionalizzazione ed estensione delle forme di partenariato pubblico-privato (PPP), nonché riduzione dei relativi tempi procedurali attraverso la predisposizione di studi di fattibilità (lett. rr e ss);
– revisione del sistema di qualificazione degli operatori (lett. tt) e della disciplina in materia di avvalimento (lett. uu);
– disciplina del procedimento per la decadenza e sospensione delle attestazioni (lett. tt-bis, introdotta nel corso dell’esame in Assemblea);
– razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto, disciplinando il ricorso alle procedure arbitrali al fine di escludere il ricorso a procedure diverse da quelle amministrate, garantire la trasparenza, la celerità e l’economicità e assicurare il possesso dei requisiti di integrità, imparzialità e responsabilità degli arbitri e degli eventuali ausiliari (lett. vv, modificata nel corso dell’esame in Assemblea);
– revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture (lett. oo-bis, introdotta nel corso dell’esame in Assemblea);
– miglioramento delle condizioni di accesso al mercato degli appalti pubblici (lett. zz);
– valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale (lett. bbb);
– istituzione, a cura dell’Autorità nazionale anticorruzione, di un elenco di enti aggiudicatori di affidamenti in house ovvero che esercitano funzioni di controllo o di collegamento rispetto ad altri enti, tali da consentire gli affidamenti diretti (lett. ccc);
– introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto, attraverso l’introduzione di “clausole sociali” volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (lett. ddd, modificata nel corso dell’esame in Assemblea);
– previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori relativamente alla contrattazione collettiva e all’introduzione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato (lett. eee, modificata nel corso dell’esame in Assemblea);
– disciplina organica dei contratti di concessione, per un verso, mediante l’armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti e, per l’altro, attraverso la previsione di criteri per le concessioni escluse dall’ambito di applicazione delle direttive europee, nonché previsione di criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell’Unione europea (lett. fff, modificata nel corso dell’esame in Assemblea);
-obbligo per i concessionari – pubblici e privati – di lavori o di servizi pubblici, già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all’80% dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedure ad evidenza pubblica, stabilendo che la restante parte possa essere realizzata da società in house per i soggetti pubblici ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati o tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica (lett. ggg, modificata nel corso dell’esame in Assemblea);
– revisione della disciplina dell’affidamento delle concessioni autostradali (lett. hhh e iii);
– individuazione, in tema di procedure di affidamento, di modalità volte a garantire i livelli minimi di concorrenzialità (lett. lll);
– promozione di modalità e strumenti telematici e di procedure interamente telematiche d’acquisto (lett. mmm);
– trasparenza nella partecipazione dei portatori qualificati di interessi nell’ambito dei processi decisionali finalizzati alla programmazione e all’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, nonché nella fase di esecuzione del contratto (lett. nnn);
– introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali (lett. ooo);
– introduzione di una disciplina specifica per il subappalto (lett. ppp);
Documento comparativo la cui fonte è www.infoparlamento.it