Ecco le ultime novità: la circolare del Ministero del Lavoro n. 12 del 4 marzo 2016 fornisce i primi chiarimenti sulla nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro operativa dal 12 marzo 2016. La circolare illustra le finalità e l’ambito di applicazione della procedura, introdotta dal Decreto Legislativo n. 151/2015 art. 26, che riguarda tutti i lavoratori subordinati del settore privato (non di quello pubblico, come per qualche tempo si era pensato potesse avvenire). Una buona nuova è rappresentata dal fatto che, contrariamente a quanto anticipato, per le dimissioni basterà il pin Inps (comunque non semplice da ottenere per chi non è “pratico”), senza la necessità di dotarsi dei codici identificativi “cliclavoro”. Resta sempre la scelta, comunque, di rivolgersi a patronati, sindacati, enti bilaterali o commissioni di certificazione che utilizzino i loro requisiti cliclavoro. Sarà accessibile per gli utenti un servizio di supporto tramite la casella di posta dimissionivolontarie@lavoro.gov.it, a cui potranno essere indirizzati i quesiti inerenti la procedura. Inoltre il Ministero del Lavoro ha attivato apposite Faq aggiornate e un video tutorial per assistere i lavoratori.
Le ombre comunque continuano ad esserci, e non poche: ad esempio il fatto che non venga più prevista la risoluzione consensuale in seguito a comportamenti cosiddetti “concludenti” come mail, telefonate, comunicazioni informali e neppure raccomandate postali. Come già accennavamo in passato, il dipendente che si allontana dal lavoro senza dire nulla, e anche quello che avvisa con una semplice telefonata (o e-mail, lettera, ecc.) che non intende tornare sarà considerato ancora alle dipendenze del datore e perciò dovrà essere licenziato per giusta causa con conseguente pagamento del ticket licenziamento relativo. Orbene, se anche la ratio, condivisibile, è quella di evitare le dimissioni in bianco (malaprassi purtroppo frequente) questo rischia di generare un controsenso, obbligando il datore a licenziare un dipendente che, di fatto, manifesta la chiara volontà di andarsene.
Inoltre c’è un altro aspetto da chiarire, ed è quello relativo ai frequenti errori di quantificazione del preavviso: infatti, anche sorvolando sui diversi casi e sulle diverse discipline previste dalle contrattazioni di settore, non è sempre semplice calcolare con esattezza il tempo del preavviso, e in caso di errore (come è già avvenuto) occorre revocare la procedura e inoltrarne una nuova. Il caso più “classico” è quello in cui il datore esoneri il dipendente dal preavviso in cambio del pagamento della relativa indennità sostitutiva: in tal caso la data di cessazione comunicata al Cpi risulterebbe differente rispetto a quella riferita alla Dtl. Urgono chiarimenti e casi esemplificativi.