Che succede se il lavoratore omette di inoltrare le dimissioni telematiche previste dalla legge (giova ricordarlo: era il dlgs 151/2015, precisamente all’art. 26 recante “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”), ma si comporta in modo tale da rendere indiscutibile la propria volontà di interrompere il rapporto di prestazione lavorativa, ad esempio assentandosi dal posto di lavoro senza ripresentarsi nonostante i richiami datoriali? Questo, in estrema sintesi, il caso affrontato dalla Cassazione e risoltosi nella sentenza n. 25583 del 10 ottobre scorso: anticipiamo subito che la Suprema corte ha ribadito la validità delle dimissioni, e adesso vediamo perché.
Parliamo di un caso di subentro in un appalto: in particolare gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso giudiziale del lavoratore finalizzato ad ottenere l’esecuzione forzata dell’obbligo -previsto in un verbale di conciliazione sottoscritto con l’impresa ex-datrice di lavoro- di essere assunto dall’impresa che fosse subentrata nell’appalto, a condizione che la cessazione del rapporto fosse avvenuta per causa non imputabile al dipendente. La società a questo punto resisteva in giudizio sostenendo che il prestatore non aveva diritto all’assunzione alle dipendenze della nuova appaltatrice, posto che, ben prima del licenziamento che gli era stato irrogato dall’originaria datrice, aveva trovato un’altra occupazione.
La parte più interessante del pronunciamento della Cassazione – che ha sostanzialmente confermato quanto stabilito dalla Corte d’Appello – è quella ove si sottolinea che il recesso volontario del lavoratore può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti che, inequivocabilmente, manifestino l’intento di recedere dal rapporto: ad esempio nel caso in cui il dipendente si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni. Secondo i Giudici, infatti, non essendo prevista alcuna forma convenzionale per il recesso del lavoratore, è possibile desumere la volontà del medesimo in tal senso ove venga posto in essere un comportamento che esterni esplicitamente o lasci presumere, secondo i principi dell’affidamento, l’intento di porre fine al rapporto di lavoro. Per la sentenza, un siffatto comportamento può anche essere meramente omissivo, quale l’inadempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto, in quanto suscettibile di essere interpretato come espressione, “per fatti concludenti”, della volontà di recedere. Dimissioni valide, dunque, nonostante non siano state comunicate formalmente. Una sentenza che, peraltro, si muove parallelamente alla disciplina civilistica di cui all’art. 2118 cod. civ., che ribadisce la facoltà del libero recesso, ossia la facoltà lasciata ai contraenti di recedere dal rapporto.