La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, prevista e normata dall’art. 16 del d.lgs 81/2008, dev’essere formalizzata e accettata per iscritto dal lavoratore delegato, il quale naturalmente può declinarla. Ma non dimentichiamo che al delegato vanno riconosciuti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e una precisa autonomia di spesa. Lo ha chiarito la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con Interpello n. 7 del 2 novembre scorso (nota prot. 18528), rispondendo ad un’istanza dell’Usb dei Vigili del Fuoco.
La commissione, in particolare, richiama le caratteristiche che tale delega deve avere ai sensi dell’art. 16, comma 1 dell’81/08: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
Quindi, precisa la Commissione, perché la delega sia efficace è necessario che essa abbia tutte queste caratteristiche: tra queste, sottolinea in particolare la stessa Commissione, ci dev’essere quanto previsto alla lettera e) , e cioè che la delega si accettata dal delegato per iscritto, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa.