HomeNewsletterDelega sicurezza, chiarimenti ministeriali: il lavoratore può rifiutarla

Delega sicurezza, chiarimenti ministeriali: il lavoratore può rifiutarla

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, prevista e normata dall’art. 16 del d.lgs 81/2008, dev’essere formalizzata e accettata per iscritto dal lavoratore delegato, il quale naturalmente può declinarla. Ma non dimentichiamo che al delegato vanno riconosciuti tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e una precisa autonomia di spesa. Lo ha chiarito la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con Interpello n. 7 del 2 novembre scorso (nota prot. 18528), rispondendo ad un’istanza dell’Usb dei Vigili del Fuoco.

La commissione, in particolare, richiama le caratteristiche che tale delega deve avere ai sensi dell’art. 16, comma 1 dell’81/08: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Quindi, precisa la Commissione, perché la delega sia efficace è necessario che essa abbia tutte queste caratteristiche: tra queste, sottolinea in particolare la stessa Commissione, ci dev’essere quanto previsto alla lettera e) , e cioè che la delega si accettata dal delegato per iscritto, elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa.

Link Interpello 7 del 2 novembre

Link 81/2008

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