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Dec, finalmente il Regolamento!

Lo scorso 15 maggio è finalmente apparso in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale 111 del 15/5/18) il decreto del MIT- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n.49, Regolamento recante: “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”. Il provvedimento, in attuazione dell’articolo 111, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) è entrato in vigore il 30 maggio. Contestualmente sono stati abrogati gli articoli da 178 a 210 del Regolamento DpR 207/10, che –ricordiamolo- normava fra l’altro le figure di Dec e Rup.

Si tratta di un provvedimento atteso da oltre 2 anni, vale a dire da quando l’Anac (era il  29 aprile 2016) aveva posto in consultazione le Linee guida su modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore dei Lavori e le Linee guida su modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore dell’esecuzione; oltre 50 sono stati i contributi da pubbliche amministrazioni e società pubbliche, dipendenti di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria ed ordini, operatori economici ed altri. Il testo definitivo predisposto dall’Anac e inviato al Mit è poi passato attraverso i pareri di rito e il Correttivo al Codice 56/17: il tutto è durato, appunto, più di 24 mesi. Ma ora ci siamo.

Il testo è costituito da 27 articoli suddivisi in 4 titoli: Disposizioni generali (art. 1), Il direttore dei lavori (artt. 2-15), Il direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture (artt. 16-26), Disposizioni finali (art. 27). Particolarmente interessante, per noi, è la parte inerente il Dec: si parte dai rapporti fra  direttore dell’esecuzione e RUP (art. 16) per poi arrivare ad indagare Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo (17) e, importantissima, l’attività di controllo (18). L’art. 19 definisce l’Avvio dell’esecuzione del contratto, il 20 la Verifica del rispetto degli obblighi dell’esecutore e del subappaltatore, il 21 Contestazioni e riserve, il 22 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali, il 23 la Sospensione dell’esecuzione e il 24 la Gestione dei sinistri. All’art. 25 si definiscono le Funzioni e compiti al termine dell’esecuzione del contratto, mentre al 26 un compito non facile: quello del Controllo amministrativo-contabile.

Molto interessante la parte sulle funzioni del Dec, che si trova al capo III e costituisce il vero “cuore” del Regolamento: il Direttore dell’Esecuzione, è il caso di ricordarlo, impartisce all’impresa affidataria le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell’ordine e devono essere comunicati al Rup. La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Direttore dell’Esecuzione e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra stazione appaltante, Rup e Direttore dell’Esecuzione, devono avvenire mediante PEC. Le comunicazioni tra stazione appaltante, Rup e Direttore dell’Esecuzione, laddove siano soggetti interni alla medesima stazione appaltante, avvengono con le modalità stabilite dall’ordinamento della stessa.

Importantissime funzioni sono anche svolte in fase di esecuzione e controllo. In particolare il DEC svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi, le attività di controllo sono indirizzate a valutare i seguenti profili: a) la qualità del servizio/fornitura; b) l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi; c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna; d) l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte; e) la soddisfazione del cliente/utente finale; f) il rispetto da parte dell’impresa esecutrice degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all’art. 30, comma 3, del Codice. Tale controllo è condotto nel corso dell’intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il Direttore dell’Esecuzione svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; c) accerta le contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione; d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice; e) provvede alla segnalazione al Rup dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle disposizioni di cui all’art. 105 del Codice. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’impresa affidataria, il Direttore dell’Esecuzione coadiuva il Rup nello svolgimento delle attività di verifica di cui all’art. 89, comma 9, del Codice.

 

Link Decreto

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-15&atto.codiceRedazionale=18G00074&elenco30giorni=false

 

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