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Credito d’imposta per la formazione 4.0

Sulla Gazzetta Ufficiale n.143 del 22 giugno 2018 è   stato pubblicato il Decreto Interministeriale riguardante le disposizioni applicative dell’incentivo fiscale per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie, previste dal «Piano Nazionale Industria 4.0». Il beneficio fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018, art. 1, c. 46-56, è utilizzabile nella forma di credito d’imposta esclusivamente in compensazione, per le spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Attività ammissibili

L’art. 3 stabilisce quali sono le attività ammissibili al beneficio fiscale. Nello specifico, possono usufruire dell’agevolazione le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, previsto dal «Piano nazionale Impresa 4.0».

Nel dettaglio…

In particolare, sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina;  manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Spese ammissibili

Secondo quanto stabilito dall’art. 3, si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Come costo aziendale deve intendersi la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del TFR, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile, nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali, che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, anche se, in questo caso, le spese ammissibili non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Misura del credito e modalità di fruizione

Il Decreto in esame, all’art. 5, stabilisce che il credito d’imposta spetta in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili, sostenute nel periodo d’imposta agevolabile, e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, per le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile è riconosciuto un aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.

 

Link Decreto

Link Relazione illustrativa

Link Legge Bilancio 205/17

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