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Covid-19, rischio responsabilità penale del datore di lavoro

Per il contagio da Covid-19 il datore può essere considerato penalmente responsabile. Anche dopo le precisazioni Inail e i recenti interventi normativi che mettono precisi paletti alla responsabilità datoriale (ci riferiamo in particolare agli emendamenti al dl 23/2020, il decreto Liquidità e alle recenti note Inail), l’attenzione deve restare alta: non è semplice, infatti, dimostrare di aver ottemperato ai numerosi e diversi protocolli e di aver messo in atto tutte le precauzioni, a volte in contrasto fra loro.

Riepiloghiamo i fatti in breve: tutto ha inizio quando l’ente assicurativo, con circolare n. 13 del 3 aprile scorso, ha di fatto annoverato i casi di contagio da Covid-19, sul posto di lavoro o addirittura anche in itinere, fra gli infortuni sul lavoro, con rilevanza penale per il datore. L’equazione era presto fatta: se l’Inail riconosce il contagio come un infortunio, va da sé che il datore ne risulta responsabile, con tutto ci che ne consegue.

In particolare potrebbe rispondere dei reati di lesioni ex art. 590 c.p. o perfino, in caso di morte, di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p.; fattispecie entrambe aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche. L’ipotesi interpretativa si fonda sulla previsione di cui all’art. 42, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 secondo cui “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato.” Quindi l’infezione da coronavirus durante il lavoro è considerata malattia professionale. Ciò, ovviamente, non ha mancato di creare una serie di preoccupazioni affrontate fra l’altro dalle associazioni datoriali e dalla stampa.

L’Inail ha poi, con una nota del 15 maggio e la circolare n. 22 del 20 maggio, ha fatto una parziale marcia indietro: dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro -recita il documento- non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata attraverso la prova del dolo o della colpa. Nella stessa direzione vanno tre emendamenti al cosiddetto “decreto liquidità imprese”, che legano la responsabilità datoriale al mancato rispetto dei protocolli.

Proprio qui sta il punto, perché, escludendo ovviamente la fattispecie del dolo (non vogliamo nemmeno immaginare che ci sia qualcuno che operi in malafede…), per “colpa” si intende generalmente l’ignoranza o la mancata applicazione delle norme.

Dunque non siamo affatto davanti a un “liberi tutti”: infatti la responsabilità del datore di lavoro rimane legata al corretto adempimento delle norme anti Covid, il che è tutt’altro che semplice da dimostrare, vista soprattutto la giungla di protocolli (da quello generale Governo-parti sociali del 24 marzo 2020 a quelli specifici per i vari settori), indicazioni, note e decreti a volte in contrasto fra loro, e la pluralità di soggetti abilitati ai controlli, ciascuno con procedure e modalità differenti.

L’inosservanza di tali regole potrebbe quindi configurarsi come colpa: è infatti evidente come il datore di lavoro, su cui grava l’obbligo di impedire il contagio, potrà rispondere per condotta omissiva ex art.40, comma 2, c.p. nel caso in cui si riscontri un nesso eziologico tra l’inerzia e l’evento-contagio. Ciò significa che l’attenzione deve rimanere molto alta.

circolare n 13 del 3 aprile 2020

Nota 15 maggio 2020

circolare n 22 del 20 maggio 2020

 

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