Anche il lavoro delle imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi, seppure continui instancabile e per certi versi “eroico” (non a caso gli operatori sono stati ricordati e lodati pubblicamente da Papa Francesco, da Ursula Von Der Leyen e da molti altri personaggi di vertice), è toccato dalle difficoltà connesse all’emergenza.
La mancata prestazione per Covid non è “inadempimento”
In particolare alcune situazioni anomale direttamente collegate alla malattia, come quella di organizzare le squadre per andare a pulire (visti i numerosi casi di quarantena anche tra i dipendenti delle imprese di pulizia) e di approvvigionare correttamente gli operatori dei Dpi necessari, possono portare a quelli che in tempi normali si chiamerebbero, senza troppi giri di parole, cosiddetti “inadempimenti contrattuali”. Ebbene, in questo caso abbiamo visto che disservizi o mancate prestazioni non sono da considerare “inadempimenti” se dovuti al rispetto delle misure “anti Covid-19”. A stabilirlo l’art. 91 del decreto legge “Cura Italia” (17/3/2020). Valido anche per i contratti privati.
Possibilità di rinegoziazione
Altolà dunque alle sanzioni automatiche, ma soprattutto, e qui sta il punto principale, possibilità di rinegoziazione. Tra le opportunità più interessanti per le imprese, infatti, c’è proprio quella di rinegoziare e rimodulare il servizio sulla base della situazione in essere. A precisarlo è l’avvocato Massimiliano Brugnoletti, esperto amministrativista da sempre molto vicino alla realtà delle imprese di servizi, che in un intervento “virtuale” (linkato sotto) per la Fondazione Scuola Nazionale Servizi. “Già il fatto – dice Brugnoletti – che questo tipo di disservizio non venga considerato inadempimento ai sensi del codice civile è un prezioso e opportuno riconoscimento delle difficoltà che stanno vivendo le imprese. E’ chiaro poi che tutto va rivisto, anche perché nel frattempo, proprio data la fase straordinaria che stiamo vivendo, possono essere cambiate anche le esigenze delle committenze, in special modo quelle sanitarie e ospedaliere”.
L’articolo 106, un potente strumento da sfruttare
Ecco allora che può esserci la necessità di modificare la prestazione sulla base proprio delle criticità incontrate dalle imprese e/o delle nuove necessità del committente: la norma, fra l’altro, offre anche l’occasione, agli appaltatori, per ridefinire con la stazione appaltante le modalità operative, anche modificando le prestazioni. Lo strumento è l’articolo 106 del Codice dei contratti dlgs 50/16, recante proprio “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, che permette alle committenze pubbliche e agli appaltatori di rinegoziare lo svolgimento del contratto per concentrarsi sugli obiettivi in questa fase emergenziale estendendo, restringendo o rimodulando il perimetro del contratto in essere. Tre sono gli istituti principali dell’articolo: il primo sui lavori supplementari, che permette alla committenza di affidare servizi ulteriori sino al 50% del valore del contratto (sé l’impresa ne ha la possibilità); c’è poi la possibilità, sempre, di modificare il contratto in modo celere, anche sulla base delle criticità incontrate giorno per giorno, inserendo nel contratto norme generali.
Un caso scuola di “imprevisto”
Poi c’è la norma specifica in questo caso che è quella dell’imprevisto (art. 1 lett. c): qui siamo di fronte a un caso-scuola di imprevisto legato a una situazione, appunto, non prevedibile. Leggiamone uno stralcio: “La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti”. E’ evidente che qui ci troviamo proprio in un caso simile: ebbene, c’è la possibilità legale di modificare le prestazioni concentrando tutti gli sforzi per lavorare su esigenze anche giornaliere. E’ sufficiente un “ordine di servizio”, con relativa accettazione per mail (la tracciabilita’ è importante), per lavorare sulle necessità che quotidianamente, o anche ora per ora, intervengono”. Uno strumento di flessibilità da non sottovalutare, anzi da valorizzare in tutte le sue potenzialità.