HomeNewsletterCosto del lavoro, anomala l’offerta con ribasso oltre il 15%

Costo del lavoro, anomala l’offerta con ribasso oltre il 15%

Particolarmente importante, nel filone della regolarità e trasparenza delle procedure a evidenza pubblica, appare la sentenza 4699, depositata il 13 ottobre scorso, con cui il Consiglio di Stato, sezione III, ha escluso una società di servizi che aveva presentato un’offerta anormalmente bassa sul versante del costo del lavoro. La pronuncia fissa un criterio di riferimento sul costo del Lavoro, definendo anomala, e dunque inaccettabile, un’offerta che preveda uno sconto che superi il 15% sulle tabelle ministeriali stabilite sulla base dei Ccnl più rappresentativi. Una buona notizia per le imprese più trasparenti ed eticamente corrette.

Nel caso in oggetto si trattava di servizi di front office (CUP telefonico, accettazione ambulatoriale e cassa, servizio di radiodiagnostica, accettazione e cassa punti prelievo, accettazione ricoveri, screening mammografico), per la durata di sei anni e per l’importo complessivo di Euro 13.980.000, oltre Iva. Ma è ovvio che il principio è universalmente applicabile. In pratica la Rti L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, di seguito Azienda Ospedaliera, ha indetto una gara, a procedura ristretta, per l’affidamento e la gestione dei servizi amministrativi di front office (CUP telefonico, accettazione ambulatoriale e cassa, servizio di radiodiagnostica, accettazione e cassa punti prelievo, accettazione ricoveri, screening mammografico), per la durata di sei anni e per l’importo complessivo di Euro 13.980.000, oltre Iva.

La gara è stata aggiudicata al RTI formato dalle società S. e T., di seguito RTI S., che si è classificato al primo posto della graduatoria, con punti 86,91 (punti 36,91 per l’offerta tecnica e punti 50 per l’offerta economica pari ad Euro 9.883,612 ), davanti alla società G., classificatasi al secondo posto con punti 86,21 (punti 50 per l’offerta tecnica e punti 36,21 per l’offerta economica pari ad Euro 13.646,874). La società G. ha impugnato l’esito della gara, e i relativi atti, davanti al T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che, con sentenza della Sezione II, n. 1470 del 31 dicembre 2014, ha respinto il ricorso.

Tuttavia, in sede di Consiglio di Stato, il pronunciamento è stato rivisto, in integrale riforma della sentenza del T.A.R., con annullamento dell’aggiudicazione della gara in oggetto al RTI formato dalle società S. e T.

Le società vincitrici, infatti, avevano presentato un costo del lavoro, su base oraria, molto inferiore rispetto alle tabelle ministeriali, compilate sulla base del “Ccnl” più rappresentativo. E qui la vicenda si intreccia con quella, già più volte trattata, della rappresentatività del Ccnl. Nel caso specifico, infatti, il costo del lavoro era stato determinato utilizzando come parametro il Contratto collettivo nazionale di lavoro CNAI, “che doveva ritenersi affetto da nullità e/o invalidità, in quanto non sottoscritto dai sindacati più rappresentativi”, recita la sentenza.

Ora, ricordiamo per inciso che le sigle che hanno sottoscritto il contratto Cnai (Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori) non sono considerate dal Ministero (vedi risposta del 2 luglio scorso al Consiglio di Stato, commentata su questa Newsletter il 14 settembre) fra le realtà più rappresentative del settore, ed hanno stipulato un Ccnl con valori annui, a parità di profilo professionale, inferiori fino al 6,89% rispetto al Ccnl Multiservizi di riferimento, che è quello sottoscritto da Anip-FISE- Federazione imprese di servizi, LegacoopServizi, Federlavoro e servizi Confcooperative, Unionservizi CONFAPI, AGCI Servizi e Fnip Confcommercio e le OOSS di settore FILCAMS CGIL FISASCAT CISL e UILTRASPORTI UIL.

Sentenza che, pur premettendo che non deve parlarsi di “offerta anormalmente bassa” tutte le volte che non si rispettano alla lettera i parametri delle tabelle ministeriali, richiamati dall’art. 87 del Codice degli Appalti, ha tuttavia stabilito che l’offerta deve essere considerata anomala qualora si manifesti uno scostamento rilevante dai costi medi del lavoro indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro sulla base della contrattazione collettiva (più rappresentativa). Legittime sono quelle possibilità di scostamento che non essendo eccessive “salvaguardino le retribuzioni e le condizioni dei lavoratori”.

Ai fini di tutelarsi è dunque preferibile, lo ribadiamo, utilizzare il Ccnl più rappresentativo, che per il settore delle imprese di pulizia, servizi integrati, multiservizi, è il Ccnl siglato da Anip-FISE- Federazione imprese di servizi, LegacoopServizi, Federlavoro e servizi Confcooperative, Unionservizi CONFAPI, AGCI Servizi e Fnip Confcommercio e le OOSS di settore FILCAMS CGIL FISASCAT CISL e UILTRASPORTI UIL.

Sentenza Consiglio di Stato

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