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Contratto a termine, indispensabile la firma del dipendente

Importante principio fissato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 2774 depositata il 5 febbraio 2018: il provvedimento, infatti, riforma una precedente decisione della Corte d’Appello di Milano con la quale veniva legittimato un contratto a tempo determinato sottoscritto dal solo datore.

Per essere valido, infatti, il contratto dev’essere firmato anche dal dipendente. Un principio che sembra chiarissimo e palese a tutti. Senonché il datore resisteva, e otteneva ragione in Appello, basandosi “sul rilievo che il lavoratore, reso edotto, nel corso di apposita riunione, del vincolo di durata del rapporto di lavoro, aveva accettato le condizioni illustrate dal datore medesimo, per come dimostrato dall’avvenuto svolgimento di attività lavorativa dal giorno successivo alla predetta riunione”.

Insomma il lavoratore era stato avvertito oralmente della durata limitata del rapporto, ed aveva iniziato a lavorare fin dal giorno dopo. Ciò però non basta per la Cassazione, la quale ha sottolineato  che “ai fini del riconoscimento della legittimità del contratto a tempo determinato, il rispetto della forma scritta – prevista ad substantiam, onde insuscettibile di esser provata a mezzo testi della clausola appositiva del termine presuppone la avvenuta sottoscrizione del contratto stesso ad opera del lavoratore, ovviamente in momento antecedente o contestuale all’inizio del rapporto. Non è, quindi, sufficiente la consegna al predetto lavoratore del documento sottoscritto dal solo datore, poiché la consegna in questione – benché seguita dall’espletamento di attività lavorativa – non è suscettibile di esprimere inequivocabilmente una accettazione (peraltro irrilevante ove manifestata per fatti concludenti) della durata limitata del rapporto, ma, plausibilmente, la semplice volontà del lavoratore di esser parte di un contratto di lavoro”.

Attenzione dunque alle comunicazioni orali, anche se fatte in buona fede: tutto dev’essere scritto e sottoscritto da entrambe le parti.

Sentenza Cassazione 2774-2018

 

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