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Contratti pubblici e conflitto di interessi

La stazione appaltante, in sede di assegnazione di un appalto, è sempre tenuta a verificare i possibili conflitti di interesse, a qualunque titolo e in qualunque fase, compresa l’esecuzione del contratto. Nello specifico, la PA è tenuta a procedere costantemente ad un’attenta vigilanza e verifica delle dichiarazioni fornite, risolvendo le eventuali situazioni di conflitto. A ricordarlo, con dovizia di particolari e motivazioni, è l’Autorità Nazionale Anticorruzione – Anac, per mezzo della delibera numero 273 del 7 giugno 2022.

PA “superficiale” sulle incompatibilità

Il caso affrontato è quello di un Comune del Friuli Venezia Giulia, e in particolare della Responsabile del servizio residenze protette che, dal 2008 al 2019, aveva lavorato alle dipendenze di una cooperativa presso le medesime strutture che ha poi iniziato a gestire dal 2019 per conto del Comune. Tutte circostanze sottaciute dalla dipendente al momento del conferimento dell’incarico e non rilevate nemmeno dal Comune stesso. Fra l’altro il soggetto ha anche assunto i ruoli di Responsabile unico del procedimento – Rup – e di Direttore dell’esecuzione del contratto – Dec – in due dei contratti aggiudicati dalla cooperativa in cui ha lavorato per ben 11 anni.

Violato il Codice

Circostanze che hanno portato Anac a contestare a dipendente, ente locale e coop la violazione degli articoli 42 e 80 del Codice appalti. V’è infatti conflitto di interesse -rileva Anac, confortata anche dalla giurisprudenza in materia- laddove un soggetto, prima di prendere servizio presso la stazione appaltante, ha svolto, senza interruzione, un’attività lavorativa per conto di un appaltatore, che successivamente partecipi ad una gara indetta dalla stazione appaltante nell’ambito della quali lo stesso soggetto venga nominato Responsabile unico del procedimento o Direttore dell’esecuzione del contratto.

Le raccomandazioni Anac

Tra i suggerimenti dell’Autorità vi è quello di sostituire la responsabile in conflitto di interessi e di valutare con attenzione l’incidenza del conflitto sulla regolarità della procedura di gara e dell’esecuzione del contratto, comunicando all’Anac le determinazioni assunte entro 45 giorni. Inoltre “pro futuro, e in via generale, la stazione appaltante dovrà assumere le dichiarazioni di (in)sussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, da parte di tutti i soggetti coinvolti, a qualunque titolo, in tutte le fasi dell’affidamento dei contratti pubblici, compresa la fase di esecuzione, nonché procedere ad un’attenta vigilanza e verifica di tali dichiarazioni, assumendo le conseguenti iniziative volte a risolvere le eventuali situazioni di conflitto che dovessero emergere”. 

Not. delibera Anac 273/22

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