Come i più attenti ricorderanno, negli ultimi anni si è imposta la nozione di “comparativamente più rappresentativi” in relazione ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. La formula, introdotta nel nostro ordinamento già nel 1995, ha assunto però ultimamente un valore sempre maggiore. Si tratta di una nozione molto importante, che si è affermata in giurisprudenza come strumento per determinare la legittimità o meno di contratti (che alcuni chiamano “pirata”) stipulati da organizzazioni che non godono di effettiva rappresentatività sul territorio nazionale. A questo proposito, il Ministero del Lavoro si era già espresso, fra l’altro, con la circolare prot. n. 37/10310/MA003.A004 del 1° giugno 2012 (che linkiamo), concernente proprio i criteri di individuazione dei Ccnl comparativamente più rappresentativi. Un chiarimento che aveva scatenato un vespaio, con tanto di ricorsi alla giurisprudenza amministrativa, soprattutto da parte di sigle cooperative non aderenti ad associazioni facenti capo all’Alleanza Cooperative Italiane. Da allora, però, il principio è rimasto ben saldo ed è stato più volte confermato, con l’inclusione, all’interno delle Associazioni comparativamente più rappresentative, di quelle sigle che nel frattempo si sono sviluppate ed hanno acquisito tale “status”: è il caso di Fnip Confcommercio, come emerge da un documento comparativo emesso dal Ministero nel luglio scorso (vedi sotto).
L’ultimo atto di questa vexata quaestio si è avuto lo scorso 15 dicembre, con l’Interpello n. 27 del Ministero del Lavoro indirizzato ad Assocontact. In questo documento, avente ad oggetto la disciplina delle “collaborazioni”, si risponde alla questione su “quali siano gli elementi necessari per qualificare l’accordo collettivo come stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ai sensi dell’art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, infatti, solo l’applicazione di contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, “stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale” consente, unitamente ad altre condizioni di legge, la fruizione dei benefici di legge in merito ai contratti di collaborazione (legge 81/2015).
Ed ecco uno stralcio della risposta:
“In relazione a quanto sopra questo Dicastero ha ritenuto opportuno riepilogare, con proprie circolari del 9 novembre 2010 e del 6 marzo 2012, nonché con circolare n. 13 del 5 giugno 2012, gli indici sintomatici già indicati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, cui occorre fare riferimento ai fini della verifica comparativa del grado di rappresentatività in questione:
– numero complessivo dei lavoratori occupati;
– numero complessivo delle imprese associate;
– diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);
– numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.
Sul punto, peraltro, il Giudice amministrativo (cfr. TAR Lazio sent. n. 08865/2014), nel confermare la legittimità delle indicazioni fornite da questa Amministrazione, ha peraltro evidenziato come l’avverbio “comparativamente” introduca un elemento di confronto tra i predetti parametri, con la conseguenza che la maggiore rappresentatività delle organizzazioni stipulanti accordi collettivi è desunta da una valutazione comparativa degli indici sintomatici di cui sopra.”
Un principio generale importante fatto proprio dallo stesso Ministero del Lavoro, che in un recente documento (2 luglio ’15) in risposta a un interpello del Consiglio di Stato, sezione III, avente ad oggetto l’ordinanza n.2556/2015 reg.prov., aveva già fornito “chiarimenti sui criteri che sono, in concreto, utilizzati per individuare i contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi presi in considerazione per la predisposizione dei decreti con i quali sono state approvate le tabelle ministeriali del costo del lavoro”. L’occasione è una vertenza sull’aggiudicazione di una gara con contratto collettivo CNAI – Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori.
Ma nel documento sdi fa di più: si prendono infatti in esame i dati delle associazioni datoriali e OOSS firmatarie del CCNL “Mulstiservizi”, e cioè FISE-Confindustria, Legacoop Servizi, Federlavoro-Confcooperative, PSL-Agci, Unionservizi-Confapi, FNIP- Confcommercio e, da parte sindacale, FILCAMS- Cgil, FISASCAT – Cisl, Uiltrasporti – Uil. Il documento riporta i dati di queste organizzazioni, in pratica legittimandone la definizione di “comparativamente più rappresentative” e raffrontando i dati stessi con quelli di realtà piuttosto diverse per consistenza associativa, diffusione territoriale e contrattazione collettiva.
Link Interpello 15 dicembre n.27 Ministero Lavoro