HomeNewsletterContratti collettivi: occhio alle abnormi estensioni applicative

Contratti collettivi: occhio alle abnormi estensioni applicative

Torniamo una volta ancora sull’annosa questione dell’applicazione dei contratti collettivi negli appalti, per analizzare in sintesi il senso e la ratio della recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. I, n. 316 del 25 maggio scorso. Il Tar torinese, pronunciandosi su una gara d’appalto di trasloco, facchinaggio e trasporto, ha dapprima ribadito il prevalente indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale “in materia di appalti pubblici, la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con il solo limite che esso risulti coerente con l’oggetto dell’appalto”.

Tuttavia ha sottolineato come tale libertà non sia da ritenersi illimitata: nella gara in oggetto, infatti, era stato applicato il CCNL “Multiservizi”, non ritenuto coerente dai giudici amministrativi, con la conseguente esclusione dell’impresa aggiudicataria a favore della ricorrente, che applicava invece il CCNL “Logistica e trasporti”. Infatti, si legge nella sentenza, l’art. 30, comma 4 d.lgs. 50/2016, secondo cui al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”. La ratio della disposizione, come sottolineato anche dal Consiglio di Stato, è quella di “garantire, con la generalizzata applicazione dei contratti collettivi, che il personale impiegato sia adeguatamente tutelato e percepisca una retribuzione proporzionata rispetto all’attività in concreto svolta.

Con la conseguenza che va bene scegliere il contratto collettivo da applicare, ma senza esagerare, perché “l’abnorme dilatazione applicativa di un contratto collettivo concepito e siglato per un dato ambito settoriale (e già di per sé molto esteso e flessibile, come è di fatto il Multiservizi e come è stato ribadito anche dai giudici) può trasmodare in causa di esclusione per contrasto con l’art. 30, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, concretandosi in forma di concorrenza sleale non rispettosa dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità di cui al comma 1 del medesimo art. 30”. Insomma, applicare un CCNL non coerente con il servizio effettivamente prestato, nell’ottica di ottenere un ritorno economico maggiore, condizioni lavorative più favorevoli al datore o anche una posizione di vantaggio nell’aggiudicazione dell’appalto può configurare concorrenza sleale.

Link CCNL Logistica e trasporti

Link CCNL Multiservizi

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