HomeNewsletterContrattazione integrativa

Contrattazione integrativa

E’ a discrezione del datore di lavoro ammettere o meno al tavolo di contrattazione di secondo livello un’organizzazione sindacale che, seppure in possesso della rappresentatività maggioritaria in azienda, non risponde ai requisiti minimi previsti dall’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori.

Così ha deciso lo scorso 24 gennaio il Tribunale di Busto Arsizio, che ha rigettato il ricorso di una O.S. di base che riteneva di essere stata illegittimamente esclusa, da parte di una società di servizi, dal tavolo delle trattative per il rinnovo della contrattazione aziendale, nonostante l’alto livello di rappresentatività all’interno dell’azienda (ben dimostrato dal numero degli iscritti), lamentando l’alterazione della competizione interna fra OO.SS., la limitazione delle prerogative sindacali e, in ultima analisi, la condotta antisindacale (prevista come è noto dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori).

Ma è proprio sulla base del medesimo Statuto (legge 300 del 1970) che il giudice del lavoro ha ribaltato la posizione dell’organizzazione sindacale: infatti tra le caratteristiche sancite dall’art. 19 si parla  delle “associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva” tra i criteri per individuare i sindacati rappresentativi in azienda, e come tali oggetto di tutela rafforzata.  in una tipologia precisa di associazioni sindacali: in sostanza si fa riferimento alle sigle che hanno stipulato un contratto collettivo applicato nell’unità produttiva, o che abbiano partecipato alla negoziazione di tali contratti (si veda a tale proposito sent. 231/13 Corte Costituzionale).

Resta ferma, naturalmente, la prerogativa degli altri sindacati di attuare azioni come assemblee e scioperi, ma non di essere ammessi di diritto alla contrattazione integrativa.

Link Legge 300/70 (Statuto lavoratori)

Link Corte Costituzionale sent. 231/13

CONTENUTI SUGGERITI