Il Consiglio di Stato, sez. Quinta, con la sentenza n. 276 del 17 gennaio 2018 (udienza 19 dicembre 2017), relativa a una gara da oltre 4 milioni di euro per il servizio di facchinaggio svolto per la Regione Sardegna, ha affermato un principio molto importante in merito alla scelta del Ccnl da applicare.
Nel caso in esame, l’impresa risultata aggiudicataria aveva scelto di applicare genericamente il Ccnl cd “Safi-Servizi ausiliari e fiduciari”, che com’è noto ha un ambito applicativo molto vasto e determina squilibrii economici rispetto a Contratti più appropriati in relazione all’oggetto della gara, ad esempio il “Multiservizi”. Tale circostanza è stata posta in rilievo dall’impresa classificatasi al secondo posto, che quindi si è rivolta alla magistratura amministrativa per.
Palazzo Spada le ha dato ragione, affermando che “l’applicazione al personale dipendente del CCNL Safi non appropriato e non pertinente alle prestazioni oggetto del servizio da affidare.”
Si legge infatti nella sentenza: “Sebbene non si ignorano i principi di una giurisprudenza ormai consolidata della quale ha fatto uso anche il giudice di prime cure, secondo cui l’applicazione di un determinato contratto collettivo rientra nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, così che la legge di gara non può imporre ai concorrenti l’applicazione di un CCNL determinato, per il quale deve essere solamente rispettata la coerenza del contratto nazionale di con l’oggetto dell’appalto posto in gara, nondimeno non può non rilevarsi che è proprio quest’ultimo punto che rende non conforme alla procedura l’offerta del Consorzio aggiudicatario definitivo. Il servizio posto in gara dalla Regione Sardegna riguarda il facchinaggio senza altra specificazione e di conseguenza l’applicazione del contratto collettivo di lavoro per i Servizi ausiliari e fiduciari si rileva incoerente con l’oggetto della prestazione posta in gara”.
Si ricorda anche che, comunque, rientra tra i compiti della Stazione appaltante quello di verificare se in sede di offerta sia stato applicato un Contratto sottoscritto dalle Organizzazione sindacali comparativamente maggiormente rappresentative, per eliminare ogni rischio di offerte anomale al ribasso che si ripercuote sia sull’esito della gara, sia sulle condizioni di lavoro dei dipendenti.
Sentenza 276 del 17 gennaio 17 gennaio 2018