Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015 è stato pubblicato il dlgs 80/2015, un attuativo dell’art. 1 commi 8 e 9 del Jobs Act (183/2014) relativo alla “Conciliazione vita-lavoro”. Fra le novità in esso contenute si segnala l’elevazione dei limiti di fruibilità dei congedi parentali per lavoratori e lavoratrici dipendenti attraverso la modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità (151/2001). Il tutto, va detto, in via sperimentale per il 2015 e per la giornate di astensione fruite dal 25 giugno al 31 dicembre 2015.
In particolare si segnalano le modifiche contenute all’articolo 7, che si riferiscono all’art. 32 del Testo Unico del 2001, prevedendo che le parole del comma 1: «nei primi suoi otto anni di vita» siano sostituite dalle seguenti: «nei primi suoi dodici anni di vita»;
Dunque il limite di fruibilità viene elevato a 12 anni in luogo degli 8 precedenti. Ma non è l’unica novità: per ciò che riguarda gli indennizzi, il d.lgs 80 all’art. 9 eleva da 3 a 6 anni i limiti temporali di indennizzo pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo complessivo massimo tra i genitori di 6 mesi.
Un quadro complessivo delle principali modifiche in materia lo ha tracciato l’Inps, che con la circolare n. 139 del 17 luglio 2015 (che alleghiamo) fornisce opportuni chiarimenti in ordine alla modifica degli artt. 32, 34 e 36 del T.U. maternità/paternità (D.L.vo n. 151/2001), in materia di estensione dei limiti di fruizione ed indennizzo del congedo parentale per lavoratori e lavoratrici dipendenti.
In particolare si precisa che:
– Le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti possono fruire dell’eventuale periodo di congedo parentale ancora spettante fino al compimento dei 12 anni di età del figlio oppure fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
– La novità riguarda periodi fruiti entro il 2015.
– I periodi di congedo fruiti fino a 6 anni di età del figlio, oppure fino a 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato, sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera a prescindere dalle condizioni di reddito del genitore richiedente. La novità riguarda i periodi fruiti entro il 2015.
– La fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31 dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento; nei limiti temporali ai quali è sottoposta la riforma in oggetto, l’allungamento della fruibilità del congedo parentale si applica anche al beneficio di cui al comma 5 dell’art.35 del D.L.vo n. 151/2001.
Rimane fermo che il congedo non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore (nuovo art. 36 del T.U. maternità/paternità).
Le domande all’INPS, anche per i periodi fruibili in base alla riforma, sono presentate on line, fatto salvo il periodo transitorio dal 25 giugno alla data dell’aggiornamento della procedura di presentazione delle domande, che sono state esplicitate con messaggio n.4576 del 6 luglio 2015 (che alleghiamo), che prevede che “la domanda cartacea va utilizzata solo dai genitori lavoratori dipendenti che fruiscono di periodi di congedo parentale dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, per figli in età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, oppure per minori in adozione o affidamento che si trovano tra l’8° ed il 12° anno di ingresso in famiglia. La domanda cartacea può riguardare anche periodi di congedo parentale fruiti in data antecedente alla data di presentazione della domanda cartacea, a partire comunque dal 25 giugno 2015. Per tutti gli altri genitori lavoratori dipendenti aventi diritto al congedo parentale per figli di età inferiore agli 8 anni, la domanda continua ad essere presentata in via telematica.”
Ma non è tutto: cambiano le regole, in via sperimentale solo per il 2015, anche nel caso di figli con disabilità grave: anche a questo proposito è l’Inps a fornire gli opportuni chiarimenti, con messaggio n. 4805 del 16 luglio. “Alla luce del nuovo quadro normativo –si legge qui- si rileva che i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino – o final dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento – a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni, con diritto per tutto il periodo alla indennità economica pari al 30% della retribuzione.
Si riepilogano di seguito, in base al vigente disposto normativo, i benefici previsti in favore dei genitori lavoratori per l’assistenza a figli con disabilità in situazione di gravità in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33 del Decreto Legislativo n. 151/2001.
– tre giorni di permesso mensile, oppure le ore di riposo giornaliere per bambini, anche adottivi o affidati, fino a 3 anni di età;
– tre giorni di permesso mensile per bambini tra i 3 e i 12 anni di vita, oppure tra i 3 anni di vita e fino a 12 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Si ricorda che a partire dal compimento del dodicesimo anno di età del figlio biologico, e dal dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, si ricorda che i genitori possono fruire esclusivamente dei tre giorni di permesso mensile.
Si ribadisce, infine che, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del precitato decreto legislativo n.80/2015, il nuovo disposto normativo si applica in via sperimentale esclusivamente per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno 2015 medesimo”.