Con la nota prot. n. 37/5199 del 16 marzo 2016 e n. 5755 del 22 marzo 2016 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti interpretativi sulla procedura di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione sottoscritti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c. Il Ministero ha precisato, in particolare, che in caso di deposito presso la DTL dei verbali di conciliazione in sede sindacale, la Direzione Territoriale del Lavoro deve verificare – oltre all’autenticità dell’atto, come espressamente richiesto dall’art. 411, comma 3, c.p.c. – anche il rispetto delle modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, come disposto dall’art. 412 ter c.p.c., e il grado di rappresentatività del soggetto sindacale.
Pertanto, per l’utile espletamento dell’attività di deposito dei verbali ex art. 411 c.p.c., è necessario che la conciliazione sia stata raggiunta nel rispetto delle sedi e delle procedure previste nei contratti o accordi collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il soggetto sindacale deve dunque risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività.
Da segnalare inoltre l’analisi effettuata dal Presidente nazionale dell´A.N.C.L. – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro e dall’Ufficio legale della stessa Associazione, in merito alla risposta del Ministero del Lavoro del 16 marzo che abbiamo prima ricordato. Nell’analisi viene sottolineato che la conciliazione deve essere raggiunta nelle sedi e nel rispetto delle procedure previste nel CCNL applicato dall’azienda. L’ANCL sottolinea che “alle organizzazioni sindacali diverse da quelle firmatarie dei CCNL più rappresentativi il ministero riserva solo la possibilità di assistere il lavoratore che lo richieda, durante le procedure conciliative; mentre la funzione di conciliatore, a suo avviso, è riservata agli organismi deputati dai CCNL più rappresentativi.”
Nota Ministero del Lavoro n. 5199/16
Nota Ministero del Lavoro n. 5755/16