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Come ridurre il premio Inail

L’Inail ha reso disponibile, nella sezione modulistica “Moduli e modelli” del proprio sito internet (che linkiamo), il nuovo modello OT/24 per le istanze che verranno inoltrate nel 2017 in relazione agli interventi migliorativi, in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, adottati dalle aziende nel 2016. Con questo modello le imprese costituite da più di due anni possono richiedere una riduzione del premio annuale a condizione che nell’anno precedente (in questo caso il 2016) abbiano adottato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza.

L’Inail, dunque, premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (d.l. 81/2008 e s.m.i.).

L'”oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail. In base al decreto ministeriale 3 marzo 2015 che ha riscritto il testo dell’articolo 24 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal decreto ministeriale 3 dicembre 2010, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno   riduzione

fino a 10                      28%

da 11 a 50                   18%

da 51 a 200                10%

oltre 200                    5% 

Le aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti), possono presentare domanda. La regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L’azienda, inoltre, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

La riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in attuazione del comma 2, dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisati nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015.

La riduzione riconosciuta dall’Inail opera solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Ad esempio, la richiesta di riduzione per l’anno 2016 può essere presentata da un’azienda che abbia iniziato la propria attività entro il 1° gennaio 2014, con interventi di miglioramento effettuati nell’anno 2015 ed è operante sul tasso di premio del 2016, applicata dall’azienda in sede di regolazione del premio 2016 (autoliquidazione 2017). La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i Servizi online del portale Inail, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta. Il fac-simile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile nella sezione Modulistica insieme alle relative Istruzioni per la compilazione.

L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa.

L’Inail, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

Alcuni esempi di interventi migliorativi
Ma cosa si intende per “interventi migliorativi”? Ecco alcuni esempi: L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato BS OHSAS 18001:07 da enti di certificazione accreditati per lo specifico settore presso ACCREDIA, nel rispetto del regolamento tecnico RT12 SCR rev. 1 pubblicato da SINCERT nel 2006”; ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato BS OHSAS 18001:07 da organismi accreditati presso enti di accreditamento diversi da ACCREDIA; ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificato secondo la Norma UNI 10617; ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale (con esclusione di quelle aziende a rischio di incidente rilevante che siano già obbligate per legge all’adozione ed implementazione del sistema); ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., anche secondo le procedure semplificate di cui al d.m. 13/2/2014; ha partecipato al premio “Imprese per la sicurezza” – promosso e organizzato da Confindustria e Inail, con la collaborazione tecnica di Associazione Premio Qualità Italia e Accredia – risultando finalista e ha ricevuto la prevista visita in loco da parte del team di valutatori esperti, e così via.

Link Inail

Questionario Autovalutazione OT24

Modulo di domanda

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