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Cessazione appalto o re-internalizzazione del servizio

Il caso di esubero a seguito di cessazione dell’appalto è sempre stato tra i più frequenti – anche in tempi “non sospetti”- nel settore delle imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi, ma torna potentemente in auge in tempo di Covid-19, crisi, chiusura di diverse attività e improvvise re-internalizzazioni dei servizi di pulizia e simili, con conseguente perdita di clienti anche importanti da parte delle imprese.  Uno scenario che “confligge” con il blocco dei licenziamenti, che come è noto vale fino al 31 marzo per effetto della proroga intervenuta a seguito della Legge di Bilancio per il 2021 (L 178 del 30/12/ 2020).

Ebbene, cosa accade in caso di cessazione della commessa? E’ presto detto in sintesi: mentre di norma la perdita della commessa è riconosciuta unanimemente come valido motivo oggettivo di recesso qualora il datore riuscisse a dimostrare l’impossibilità di riassorbimento/ ricollocazione degli esuberi (in altre mansioni o in altri cantieri), in questo frangente pandemico il caso rientra comunque nell’impossibilità di licenziamento stabilita ex lege, e richiamata, dalla legge di Bilancio 2021.

Anche in tali circostanze, dunque, vige l’impossibilità per le aziende di licenziare i dipendenti per giustificato motivo oggettivo fino al 31 marzo 2021. La legge, insomma, non ammette deroghe nemmeno laddove sia dimostrata l’impossibilità oggettiva di ricollocamento.

Un “blocco” che, giova richiamarlo, perdura ormai da un anno, essendo scattato il 17 marzo del 2020.

 

Legge 178/2020 (Bilancio 2021)

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