La legge di Stabilità per l’anno 2015 (legge 190/14) prevedeva, all’articolo 1 commi 118 e seguenti, un esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato attivati a partire dal 1° gennaio 2015. “Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo (disciplinato dai commi 119 e 120, ndR), e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua”.
Questo il testo di legge. Pochi giorni fa, e precisamente lo scorso 29 gennaio, l’Inps –Direzione centrale Entrate, ha emesso la Circolare 17/2015 con la quale si forniscono le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo in oggetto. Si tratta di un lungo documento che contiene importanti chiarimenti, come ad esempio che il “bonus” è subordinato a una condizione di regolarità contributiva (Durc) da parte dell’azienda richiedente e a diverse altre condizioni.
Ma andiamo con ordine: l’Inps evidenzia che l’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l’eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico Risultano ammessi anche i dirigenti, i soci di cooperative (se subordinati), i somministrati, i part-time e i job sharing, mentre non rientra fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo finalizzato a favorire l’assunzione è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi fissati dalla “legge Fornero” (92/12), dall’altro, delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti introdotti dal già ricordato articolo unico, comma 118, della Legge di stabilità 2015.
Al punto 4, la circolare chiarisce che la fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, da parte del datore di lavoro, vale a dire:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Al riguardo, si tratta delle condizioni per il rilascio del Durc, documento unico di regolarità contributiva.
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Quanto ai vincoli introdotti dalla 190/2014- Legge di stabilità 2015, la fruizione del diritto all’esonero contributivo è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, di queste condizioni: il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015 (e cioè dall’1/10 al 31/12/2014), non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo; il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato, ai sensi della Legge di stabilità 2015, con il medesimo datore di lavoro. L’esonero contributivo, come già osservato in precedenza, non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060 euro su base annua.
Anche se si tratta di un documento molto esaustivo, non mancano alcuni dubbi. Ad esempio quello sul cambio d’appalto, molto frequente per le imprese di pulizia, e normato dall’art. 4 del Contratto collettivo nazionale. In sostanza, cosa succede in caso di “cambio d’appalto”? Analizzando legge e circolare Inps, sembra di poter concludere che: l’azienda che subentra può fruire del bonus solo nel caso stabilizzasse un lavoratore assunto dalla ditta uscente con un contratto a termine. Infatti, qualora il lavoratore fosse già assunto a tempo indeterminato, si violerebbe la condizione necessaria dei sei mesi di stop tra un contratto a t.i. e l’altro, e a nulla potrebbe valere coprire questi sei mesi con un contratto a termine ad hoc perché in questo modo si configurerebbe la “precostituzione artificiosa dei presupposti per accedere al beneficio”. V’è da dire, però, che si tratterebbe comunque di un “processo alle intenzioni”, anche perché non si può, di fatto, conoscere in precedenza la volontà di un datore di assumere a tempo indeterminato.
Alla luce di tutto questo, si può concludere che le imprese che vogliano “approfittare” di un cambio d’appalto per fruire del bonus contributivo, nel caso “ereditino” dipendenti a tempo determinato, potrebbero stabilizzarli (quindi trasformare il loro contratto in “fisso”) e così accedere al bonus.