HomeNewsletterBonus assunzioni: attenzione a quando è illegittimo!

Bonus assunzioni: attenzione a quando è illegittimo!

L’Inps, con messaggio n. 459 del 3 febbraio c.a., riconferma le indicazioni ministeriali relativamente all’esonero contributivo previsto dalla Legge n. 190/14 (Legge di Stabilità 2015).

In particolare, al punto 2 (Riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo e fruizione degli sgravi contributivi di cui alla L. n. 190/2014), viene ribadito che l’esonero non spetta nell’ipotesi di riqualificazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a seguito di accertamento ispettivo, di rapporti di lavoro parasubordinato ed autonomo, mentre spetta in relazione all’assunzione di percettori di trattamento pensionistico.

Precisa l’ente: “Nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, e quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha escluso la possibilità di usufruire, in relazione a tali lavoratori, dello sgravio contributivo ex art. 1, comma 118 e ss., della L.190/2014 (all. n. 2). La decisione del Ministero si fonda su tre ordini di ragioni: innanzitutto, in applicazione dell’art. 1, comma 1175, della L.296/2006 che subordina la fruizione dei benefici contributivi e normativi, tra l’altro, al rispetto degli altri obblighi di legge, è escluso che si possa accedere all’incentivo nell’ipotesi in cui non siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale.

In secondo luogo, poiché la disposizione di legge, nell’intento di creare stabile occupazione, vuole sollecitare ed incentivare l’assunzione “spontanea” di personale, sarebbe contrario allo spirito della legge premiare una situazione che non ha tali caratteristiche essendo inoltre instaurata in violazione della legge. Infine, il Ministero richiama l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, con il quale, nell’ipotesi di stabilizzazione di collaboratori o titolari di partita IVA, si prevede l’estinzione “degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”. In tal caso il legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già “iniziato” un accertamento ispettivo; a maggior ragione, deve escludersi la possibilità di usufruire di un esonero contributivo dopo la definizione dell’accertamento che ha riqualificato il rapporto di lavoro.

Un principio, questo, già ben presente nella normativa di riferimento (che impone la regolarità dell’assunzione), e ribadito dal Ministero del lavoro ancora il 20 gennaio, con interpello n. 2 ove si sottolinea: “Nelle ipotesi di riqualificazione a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto è evidentemente “trasformato”, sin dal suo inizio, in un rapporto di lavoro subordinato. È pertanto questo il momento in cui va collocata temporalmente la “stabilizzazione” del personale. Sennonché in tal caso occorre richiamare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC e l’osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali (…) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ma anche il rispetto degli “altri obblighi di legge”. Ciò significa che lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato non possa essere riconosciuto, pur in presenza delle condizioni contemplate dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014 laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale. Sotto altro profilo va peraltro evidenziato che la disposizione in questione vuole evidentemente sollecitare l’assunzione “spontanea” di personale, anche precedentemente impiegato con contratti di natura autonoma, il che certamente non avviene nel caso in esame. Tant’è che la concessione dell’esonero assumerebbe una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse diposizioni di legge. Da ultimo non può dimenticarsi che, con specifico riferimento alla stabilizzazione di lavoratori autonomi, il Legislatore è intervenuto con l’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, prevedendo uno specifico “incentivo” costituito dalla estinzione “degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione”. In tal caso il Legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già “iniziato” un accertamento ispettivo il che, a maggior ragione, comporta l’impossibilità di avvantaggiarsi di un esonero contributivo addirittura dopo la definizione dello stesso accertamento. Alla luce delle osservazioni sopra svolte, si ritiene pertanto che non sia possibile fruire dello sgravio di cui all’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro ma in conseguenza di un accertamento ispettivo. Insomma, niente esoneri nel caso si tratti di una trasformazione imposta a seguito di accertamento ispettivo.

Link messaggio 459 Inps

Link Interpello ministero Lavoro 2/16

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